Questo è quello che dice la regione Lazio:
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2011, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l’intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell’A.T.C. di residenza venatoria, nell’ambito della medesima settimana, di cinque giornate di caccia. Tale deroga è consentita soltanto nel caso che il cacciatore eserciti, nell’ambito delle cinque giornate, esclusivamente la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria. Resta inteso che il cacciatore nell’esercizio di tre giornate di caccia settimanali può alternare le due forme di caccia. Il cacciatore, nel medesimo periodo, se intende esercitare la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria per cinque giornate di caccia, deve barrare, all’inizio della propria attività venatoria, sul proprio tesserino venatorio, la giornata in corrispondenza della colonna “usufruisce 5 gg. migratoria”; se non intende esercitare questo tipo di caccia deve barrare la giornata in corrispondenza della colonna “non usufruisce 5 gg. migratoria”.
Le Province organizzano adeguatamente la raccolta e l’analisi dei dati di carniere, riferiti alla fauna migratoria, secondo una scansione per decadi, distinguendo i capi abbattuti secondo le due opzioni, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2011. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione Regionale Agricoltura e all’Osservatorio Faunistico Regionale entro e non oltre il 31 maggio 2012.