Esiste l articolo che hai citato ma non è valido nelle giornate di preapertura....è valido in quarta e quinta giornata aggiuntiva durante il passo e a gennaio (così mi han detto quelli della provinciale
​​​​​​)....x la preapertura appunto non è valido in quanto non è"caccia programmata"!
se qualcuno ne sapesse dipiu ancora si faccia avanti
 
Io ho trovato quanto sotto ma non sono un esperto quindi chiedo!



Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 maggio 1994 , n. 14 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 22 del 25/05/1994



ARTICOLO 26
Disciplina della caccia negli appostamenti
1..
2..
3…
..
..
5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico.
[87] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 13 maggio 2002, n. 7.



Segue l’integrazione ….


Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 7
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 22/05/2002

1
2
3
Ecc.

ARTICOLO 16
Integrazione dell' art. 26
1. All' art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

" 5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico ".




Non si parla di quale periodo di caccia ma di appostamento temporaneo, quindi per la preapertura chi usa un appostamento temporaneo puo’ muoversi da quanto si evince sopra, a meno che ci sia una norma che dice diversamente proprio per la preapertura … ma ripeto io non l’ho trovata…

Saluti

Setter67
 

SETTER67

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Buongiorno,
la preapertura e' andata ... ma mi sorge piu' di un dubbio che caratteristiche deve avere un capanno temporaneo?? .. bastano quattro frasche davanti per cosi' dire, o deve esserre chiuso su 3 o 4 latti?
 
Ciao amico Setter. sono andato a guardare la legge che tu citi ed in effetti sembra proprio che sia possibile entro il raggio di 50 metri uscire con il fucile carico per il recupero della selvaggina.
Non ci sono di fatto limitazioni di alcun genere, quindi è ragionevole pensare che anche in condizione di caccia vagante vietata ci si possa muovere con l'arma carica in mano.

Attenzione però che la legge è regionale non nazionale, quindi valida solo sul nostro territorio e non nelle regioni limitrofe ed in ogni caso non viene assolutamente specificato che si possa usare il fucile per il recupero di un animale ferito.
Quindi si può portare il fucile carico ma non si può sparare.

Ogni giorno se ne impara una nuova.

Grazie per avermi dato l'opportunità di sapere che posso stare tranquillo quando esco dal capanno col fucile in mano.

Un saluto


Maurizio
 
Esiste l articolo che hai citato ma non è valido nelle giornate di preapertura....è valido in quarta e quinta giornata aggiuntiva durante il passo e a gennaio (così mi han detto quelli della provinciale
​​​​​​)....x la preapertura appunto non è valido in quanto non è"caccia programmata"!
se qualcuno ne sapesse dipiu ancora si faccia avanti



Ciao Angelo, ho controllato la legge, non si parla di caccia programmata, né di particolari periodi di caccia (esempio giornate aggiuntive) si parla solo di caccia da appostamento sia fisso che temporaneo.
Siccome viviamo in Italia dove tutto è interpretabile, se ti capita di parlare di nuovo con la provinciale fatti spiegare a quale articolo di legge fanno riferimento.
Poi magari tu sei toscano e la tua legge regionale è appunto diversa dalla nostra.

Un saluto

Maurizio
 
Occhio ragazzi che siccome scrivete da due Regioni diverse la norma in questione potrebbe essere differente.....
Ogni Regione concede di potere uscire dal capanno con il fucile carico per il recupero di animali feriti....quello che cambiano sono spesso le distanze...in Emilia Romagna x esempio tale distanza è di 150 mt....
Non mi risulta ci siano limitazioni a questa norma nelle giornate di preapertura....
 
(Untitled)

Capanno temporaneo e anche una semplice parata su un solo lato. Poi alcuni calendari nella giornata di preapertura come ad esempio in Umbria specificano che deve essere realizzato in tela con l aggiunta volendo di materiale vegetale secco non di interesse es: erba secca, paglia etc..
 
Buona sera,
grazie per la risposta .. quindi in preapertura deve essere di tela ... ma basta un lato soltanto? inoltre aggiungo in Umbria in preapertura e non, posso andare con il fucile carico nel raggio di 50 mt. per recuperare la preda? e, aggiungo, in preapertura e non .. si puo' stare in due cacciatori?
 
La legge non precisa quanti lati debbano essere chiusi per cui "teoricamente" è sufficiente coprirsi solo da un lato.

trattamdosi di caccia di appostamento non puoi andare con il fucile carico da nessuna parte.
Se devi uscire dall'appostamento minimo devi scaricarlo, ma credo che la cosa giusta da fare per non incorrere in sanzioni sia riporlo in custodia. (Ovviamente scarico).

Si certo si può stare in due nel capanno senza alcun problema.

un saluto

Maurizio
 
Scusa amico mi sono dimenticato di precisare che l'obbligo,di uscire con il fucile scarico e in custodia c'è solo nelle prime due giornate di preapertura e nella caccia di appostamento a gennaio.
quando si può andare alla vagante puoi uscire tranquillamente dal capanno con l'arma carica.
 
Io ho letto da qualche parte questa frase su qualche legge regionale ma non ricordo dove e non riesco a ritrovarla ... (ho copiato da un forum un pezzettino adesso ma non c'era il rif.to della legge)


UMBRIA

5-bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al
titolare e alle persone dal medesimo autorizzate
all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di
metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il
fucile carico



Quindi secondo me si puo' uscire anche in preapertura per 50 mt. con fucile carico ...

Saluti
 
Ciao Setter, io non ho mai sentito parlare di questo articolo che consente di uscire con il fucile carico in un raggio di 50 metri.
Teoricamente non lo ritengo possibile, in quanto camminare con il fucile carico equivale a fare caccia vagante.
D'altro canto se devi raccogliere un animale morto o ferito perché devi avere il fucile carico?
E perchè solo entro i 50 metri? Oltre i 50 metri si deve scaricare?....
Onestamente a me sembra una delle tante chiacchiere da bar.

Poi se realmente questa possibilità esiste - ma voglio sapere con precisione il numero dell'articolo di legge - tanto meglio, avremo tutti tante rotture di scatole in meno.

In ogni caso io non baserei mai un comportamento sul "secondo me", ma sulla "certezza scritta" che quello che si fa è consentito.


un saluto

Maurizio
 
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