Re: Capanno fisso o temporaneo

Kreep ha scritto:
fabio d.t. ha scritto:
L'unico capanno fisso è quello tabellato con tanto d'autorizzazione e tasse . gli altri son temporanei da smontare a fine cacciata . Alcuni capanni perenni esistono , magari tramite celature in fossetti o parate fatte con vegetazione cresciuta spontaneamente , Anche ripari approntati dal proprietario terriero tipo ballette o altro , possono fungere da capanni , ma in ogni caso sono considerati appostamenti temporanei il cui diritto alla caccia è del primo che l'occupa.

Fabio

Appunto per questo che ho chiesto
I capanni da allodole non possono essere mica smontati a fine giornata e rimontati la mattina e non hanno neppure le tabelle c
he indicano il capanno fisso. Quindi come dobbiamo considerarli??

Sono da considerare temporanei , esattamente come un riparo naturale . Esempio in puglia dove sono le postazione di rientro ai tordi , si trovano ripari naturali con grossi sassi messi dai cacciatori a mo' di seggiolino e a tutti gli effetti vengono chiamati capanni . Ci mancherebbe che fossero considerati appostamenti fissi , oppure chiedere la rimozione dei sassi ( tra l'altro in mezzo ad altri sassi ) a fine cacciata !!!! Ovvio che chi tardi arriva mele alloggia !!!
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

botahv79 ha scritto:
fermi tutti......facciamo chiarezza....

Non tutto il Veneto e' uguale, cambia da provincia a provincia....

e mi spiego.

Qualche annno or sono, la provincia di Vicenza chiese lumi a tal proposito all'allora assessore Donazzan, che giustifico la differenza tra fisso e temporaneo solo nel numero massimo di richiami consentiti.
Da allora alcune province (vicenza, padova, treviso non so..) tennero per buona questa interpretazione, quindi anche i fissi con secchi ma con 10 richiami sono considerati temporanei.
Altre provincie (Verona) non adotto' l'interpretazione, quindi anche per i capanni da lodole, vale la regola dello smontaggio a fine giornata.
Scusa botahv ho visto solo ora la tua risp. [meaculpa.gif]
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

allodola maschio ha scritto:
In Toscana il capanno temporaneo va fatto la mattina e tolto quando vai via, se lo lasci nel tewrreno anche con l'autorizzazione saresti punibile per la legge

Quoto, in Toscana non puoi lasciarlo nel terreno, devi come minimo buttarlo a terra, almeno da noi se lo butti in terra e lasci il posto libero da tutti gli altri ammennicoli, non ti fanno la multa, ma se lasci picchetti per le gabbie in terra, o capanno alto, secchi sulle cime delle piante ecc. , allora ti fanno la multa.
ciao
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

Una volta, quando i cacciatori erano per lo più "stanziali", non vi erano questi problemi. Il capanno durava anche anni ed ognuno aveva rispetto di non occuparne altri che non fosse il suo. Ora è tutto complicato e le regole, anche quelle scritte, non sono uguali da tutte le parti. Dipende moltissimo dal comportamento delle guardie.
Ciao da Vincenzo
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

visto che avete fatto i bravi vi giro pure il testo a cui mi riferivo....

Prot.:250356/51.00.00.19.00 Venezia, 19 aprile 2006

Preg.mo Signor
Dott. Gianfranco ZONIN
Assessore alla Caccia
Amministrazione Provinciale di VICENZA


Oggetto: Esercizio venatorio da appostamento.

Preg.mo Assessore,
in riferimento alla richiesta di parere in merito all’ esercizio venatorio da
appostamento ( Vs. prot. 62997/05 ) a firma del dott. Giancarlo Bonavigo, sono a chiarire quanto segue:
Non è la tipologia del capanno o dell’appostamento in genere a determinare la
classificazione come appostamento fisso ma la scelta di caccia prescelta da colui che vi esercita
l’attività venatoria ( riportata nel tesserino regionale di ciascun cacciatore ) ed il numero dei
richiami utilizzati per l’esercizio venatorio. Tutti gli appostamenti che non sono considerati “fissi”
devono ricadere nella fattispecie considerata alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della legge
157/92. Non pare dunque condivisibile l’interpretazione della provincia di Vicenza che classifica
come appostamento fisso un appostamento solo perché vengono applicati dei posatoi (rami secchi)
in prossimità del capanno, posatoi che hanno insita la loro temporaneità.
Fermo restando che l’art. 5 comma 3 della 157/92 affida esplicitamente alle regioni il
compito di emanare norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi e che le modifiche del
Titolo V della Costituzione hanno trasferito totalmente la materia caccia alle regioni, la
motivazione secondo la quale l’art. 14 comma 13 della l.s. 157/92 prevede che “l’appostamento
temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica del sito” risulta inappropriata
in quanto, come giustamente sancito anche dalla sentenza del Tribunale di Bassano n. 198/98, se
non è sufficiente l’installazione di un capanno di qualsiasi dimensione o materia per creare
modifica di sito, a maggior ragione l’installazione di un ramo secco non potrà essere considerata
come modifica di sito.
Diversa invece, la considerazione da farsi sulla costruzione di arginature per la
creazione di specchi d’acqua, soprattutto se queste arginature possono provocare un evidente
modifica dell’assetto morfologico del terreno oggetto dell’intervento.

Non si ravvisa inoltre, alcuna differenza nella natura degli appostamenti agli
ungulati ed ai colombacci rispetto agli altri tipi di appostamento. Valgono quindi le stesse
considerazioni fatte per i precedenti appostamenti. Il legislatore ha volutamente equiparato queste
tipologie di appostamento a quelli temporanei ai sensi della scelta della forma dell’esercizio
venatorio in via esclusiva prevista alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della l.s. 157/92.
Non compare in nessuna parte della l.s. 157/92 e nemmeno in nessuna norma
regionale vigente, la preclusione per qualsiasi cacciatore di praticare l’attività venatoria a
qualcuna delle specie cacciabili previste dall’art. 18 della 157/92, a seconda della scelta della
forma di caccia praticata in via esclusiva. Ne risulta pertanto che il cacciatore potrà esercitare
l’attività venatoria a tutte le specie cacciabili, ovviamente nei periodi consentiti, indipendentemente
dalla forma di caccia prescelta.
Nella riscrittura della legge regionale 50/93 saranno comunque tenuti in debita
considerazione gli elementi di criticità sollevati dalla provincia di Vicenza in modo da rendere più
chiara l’applicazione della norma.


Cordiali Saluti.
Elena Donazzan
Assessore Regionale alle Politiche Faunistiche Venatorie
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

Quà da noi nel Gargano i posti e i seguenti fili di tordi,merli,colombacci sono infiniti... nella maggiorparte delle zone si fà il ''postino'', cioè un piccolo capanno fatto al momento di frasche e rami giusto per nascondersi quando si vede arrivare un tordo.. di solito sti postini vengono sempre modificati o rinforzati.. e il posto lo prende chi arriva prima...
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

botahv79 ha scritto:
i secchi a Vi li puoi mettere tranquillamente, vedi la lettera della Donazzan, e li lasci quanto vuoi.
Per il mais se hai il temporaneo non potresti farlo all'interno.


Ma il secco piantato al terreno non comporta la modifica del sito?
 
Re: Capanno fisso o temporaneo

Kreep ha scritto:
botahv79 ha scritto:
i secchi a Vi li puoi mettere tranquillamente, vedi la lettera della Donazzan, e li lasci quanto vuoi.
Per il mais se hai il temporaneo non potresti farlo all'interno.


Ma il secco piantato al terreno non comporta la modifica del sito?


si ma se leggi quanto ti ho riportato sopra, alcune provincie interpretano diversamente.
 
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