Da quel che ho capito le battute selettive (fuori stagione) potranno essere svolte solo dai selecontrollatori, invece che dai semplici cacciatori, che la svolgono durante l'anno venatorio.
Ringrazio la regione rosso/verde, per l'ennesima proposta di legge, contro i cacciatori....
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Prot 8-578
Al Signor Presidente
dell’Assemblea Legislativa
SEDE
PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei consiglieri regionali:
Moreno VESCHI
Ubaldo BENVENUTI
Miche BOFFA
Ezio CHIESA
Luigi COLA
Antonino MICELI
Minella MOSCA
Vito VATTUONE
“Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
RELAZIONE
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONBALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 “NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
Per una migliore funzionalità del controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente, si rende, a nostro parere, necessario una modifica tecnica della L.R. 29/1994 all’articolo 35 e 36.
La legge regionale 29/1994 infatti prevede che “le Provincie, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo della fauna selvatica, esercitata selettivamente”. Tale controllo viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Secondo l’articolo 36 (controllo della fauna selvatica) al comma 2 si prevede che “tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Provincie”. Inoltre si prevede che “quest’ultime possano avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio nonché di cacciatori e conduttori di cani”.
La proposta di legge per rendere più efficace e razionale il controllo della fauna selvatica, in modo da renderlo effettivo su tutto il territorio nazionale, esercitata selettivamente, propone la modifica del comma 2 dell’art. 36 nella seguente modalità; “ tali piani devono essere attuati, sotto la diretta responsabilità della Provincia, dai soggetti si cui all’articolo 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché da appartenenti alle forze dell’ordine, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, e da operatori espressamente autorizzati per tale finalità dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia medesima”.