nuvo regolamento gestione ungulati Emilia Romagna

Re: nuvo regolamento gestione ungulati Emilia Romagna

Ciao premetto che io non abito in Emilia Romagna per fortuna ma questo regolamento è insopportabile e sembra che ci trattino come criminali imponedoci 1 sacco di oneri,per me bisognerebbe nei casi di queste regioni e provincie non andare a caccia di ungulati per 2 o 3 anni poi quando saranno aumentati e avranno fatto danni ingenti agli agricoltori ci pagheranno per andare a caccia perchè questi regolamenti li studiano per farci smettere ma non ci riusciranno, ciao a tutti
 
Re: nuvo regolamento gestione ungulati Emilia Romagna

azz!!

E' enciclopedico....non ce l'ho fatta a leggerlo tutto.....sta finendo anche la caccia di selezione!

Ma diteglielo che di caprioli, daini e cervi ce ne sono fin troppi!!

Forse ci sarebbe bisogno di un simile trattato enciclopedico per fagiano e starna!!
 

apache

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Prot. n. (ABF/08/128563)
-------------------------------------------------------------
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la LR 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria" ed in particolare l’art.56,
comma 1, che prevede, per la gestione degli ungulati,
l’approvazione di un Regolamento regionale;
- il RR 26 marzo 2002, n. 4 "Gestione faunistico-venatoria
degli Ungulati in Emilia-Romagna;
- il RR 16 novembre 2000, n. 36 "Regolamento della gestione
faunistico-venatoria della popolazione di cervo
dell'Appennino tosco-emiliano";
Valutata l'opportunità di predisporre una nuova
regolamentazione relativa alla gestione faunistico-venatoria
degli ungulati adeguata alle necessità attuali e che
ricomprenda in un unico testo la gestione di tutte le specie
presenti sul territorio regionale, ivi compreso il cervo;
Viste altresì:
- la deliberazione della Giunta regionale n.678 del 12
maggio 2008, con la quale si è provveduto
all’approvazione dello schema di regolamento per la
gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;
- il parere di conformità espresso dalla Commissione
“Politiche Economiche”, ai sensi dell’art.28, comma 4,
lettera n) dello Statuto, nella seduta del 15 maggio
2008;
- il parere di conformità espresso dall’Assemblea
legislativa, ai sensi dell’art.28, comma 4, lettera n)
dello Statuto regionale, nella seduta del 22 maggio 2008
con deliberazione n. 176;
Ritenuto pertanto di dover approvare in via definitiva, il
regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna,

secondo il testo allegato alla presente deliberazione, che ne
forma parte integrante e sostanziale;
Richiamate:
- la LR 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna " ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006
e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa
espresso sul presente atto dal Direttore Generale
Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei predetti
articolo di legge e deliberazione;
Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale.
Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile.
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
di approvare il regolamento denominato "Regolamento per la
gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”, composto di n. 23
articoli e di un allegato tecnico, nella formulazione
allegata al presente atto del quale è parte integrante e
sostanziale;
- - -

Allegato
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità e principi
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 56
della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio dell’attività venatoria) e successive
modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati con le seguenti finalità:
a) conservare le specie presenti sul territorio in un
rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela
della biodiversità e della sostenibilità
dell’agricoltura;
b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta
regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani
faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 3
della legge regionale n. 8 del 1994;
c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di
ungulati presenti sul territorio regionale sia
attraverso l'analisi del loro status sia mediante
valutazioni quantitative da effettuarsi
esclusivamente sulla base di metodologie indicate
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
(INFS);
d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle
popolazioni di cervo che, per le caratteristiche
biologiche della specie, richiede un’attività di
programmazione unitaria per ciascuna popolazione
indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra
Province e regioni confinanti.
2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico,
che ne costituisce parte integrante, nel quale sono

definiti: l’attività di accompagnamento nella caccia di
selezione, le caratteristiche relative alla prova di
tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli
ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai
Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità
di prelievo del cinghiale in forma collettiva, la
destinazione dei capi abbattuti in azioni di caccia o in
attività di controllo.
3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio
regionale occupato stabilmente o temporaneamente da
individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
4. La Regione definisce specifici programmi operativi con le
regioni confinanti per l’esercizio comune di attività
relative alla gestione degli ungulati ed in particolare
delle popolazioni di cervo.
Titolo II
Gestione degli ungulati
Articolo 2
Figure tecniche
1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono
preposte le seguenti figure:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea con specifica
specializzazione attestata o conseguita presso una
sede universitaria o l'INFS; per la gestione
faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita
attestazione d’idoneità rilasciata dall’INFS;
b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla
Regione mediante appositi corsi di formazione e prove
d'esame finali; per la gestione faunistico-venatoria
del cervo è necessaria apposita attestazione
d’idoneità rilasciata dall’INFS;
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato
al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi
specializzato nel prelievo del cervo;
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia
collettiva;

f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o
braccata;
g) conduttore di cane da traccia;
h) conduttore di cane limiere;
i) operatore abilitato ai censimenti;
j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i),
ed j) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite
prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite
dall'INFS, stabilisce i percorsi, le attività didattiche
e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità
delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente
comma 2 possono essere svolti dalle Province oppure,
previo accordo con le Province stesse sul numero dei
candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue,
anche dalle associazioni venatorie, di protezione
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole,
da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione
faunistica, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I
corsi e gli esami sono attivati periodicamente in
relazione alle domande pervenute.
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f),
g), h), i), ed j) del comma 1 hanno validità su tutto il
territorio regionale. La Regione e le Province rilasciano
i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.
6. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione prevista a suo
tempo dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del
regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 “Gestione
faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna”
sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del
comma 1 del presente articolo.

Articolo 3
Distretti
1. I distretti di gestione degli ungulati rappresentano la
base minima territoriale di intervento per una razionale
organizzazione e localizzazione delle attività
gestionali, compresi i prelievi.
2. Le Province, su proposta del Consiglio direttivo di
ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), suddividono
il territorio in distretti per la gestione faunistico-
venatoria di tutte le specie di ungulati ricomprese al
loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie
presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono
avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari,
nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani
faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione
del cervo possono essere accorpati più distretti o parti
di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata
alle esigenze della specie.
3. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i
distretti vengono suddivisi in aree di gestione che
tengono conto anche dei diversi istituti faunistici
ricadenti all’interno del distretto stesso. Per meglio
orientare i prelievi, possono essere individuate
ulteriori subaree di caccia.
Articolo 4
Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia
(ATC)
1. Il Consiglio direttivo dell’ATC, nomina, per ciascun
distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili
in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1
dell’articolo 2; nomina inoltre un referente per i
rilevamenti biometrici e un referente per il recupero dei
capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve
essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d)
del comma 1 dell’articolo 2.
2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del
territorio del Distretto, degli elementi distintivi tra
le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di
misurazione biometrica degli animali e dei trofei.

3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari
adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo
comma 4, deve garantire in particolare:
a) un buon livello di efficienza nell’organizzazione dei
censimenti;
b) pronta reperibilità di almeno due persone tra
Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata
del periodo di abbattimento;
c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle
attività di recupero con cane da traccia dei capi
feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il
centro di controllo;
d) l’aggiornamento giornaliero degli abbattimenti
eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in
caccia nel Distretto;
e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti
precedenti, alla Commissione tecnica e, ove
richiesto, alla Provincia;
f) la gestione delle apposite cassette destinate alla
raccolta dei fogli giornalieri di caccia.
4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il
Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:
a) la stesura del catasto ambientale;
b) l'individuazione degli obiettivi di gestione
nell'ambito di appositi piani poliennali in sintonia
con le indicazioni del Piano faunistico-venatorio
provinciale; detti piani sono trasmessi alla
Provincia che ne verifica la conformità al Piano
faunistico-venatorio;
c) la stesura del Programma annuale di attività per la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma
precedente;
d) la raccolta dei dati inerenti l’impatto delle singole
specie sulle attività antropiche;
e) la definizione progettuale dell’attività di
prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la

valutazione della reale efficacia in termini di
riduzione dei danni;
f) l’accurata valutazione dei danni all’attività
produttiva agricola;
g) la definizione progettuale degli interventi di
miglioramento ambientale;
h) l'organizzazione dei censimenti annuali delle
popolazioni;
i) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base
di quanto indicato dall'INFS;
j) l'individuazione delle modalità, della localizzazione
e dei tempi di esecuzione del prelievo;
k) l'informazione alle popolazioni locali circa i
luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle
cacce collettive al cinghiale;
l) l'allestimento e la manutenzione dei punti di
raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei
punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
m) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante
affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per
le operazioni di censimento, osservazione, controllo
ed abbattimento selettivo;
n) l’organizzazione del recupero dei capi feriti e dei
capi abbattuti;
o) l’analisi dei risultati di caccia;
p) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle
attività di gestione di cui alle lettere precedenti,
da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla
Provincia.
5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento
territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi
alla Provincia con la relazione di cui alla lettera p).
6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie,
provvedono altresì ad organizzare mostre di trofei come
momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati

diffondendo informazioni circa distribuzione, status e
dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato
sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché
risultati ottenuti nel corso dell’attività venatoria
quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di
caccia, interventi gestionali e altre attività similari.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attività di cui
ai commi 4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica
formata da tre membri provvisti delle qualifiche definite
dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 2, di cui
almeno uno provvisto della qualifica prevista alla
lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-
forestale. Tale Commissione resta in carica per la durata
del mandato del Consiglio direttivo, il quale può
comunque procedere alla sostituzione dei componenti. Per
la gestione del cervo detta Commissione recepisce le
indicazioni della Commissione Tecnica di cui al
successivo articolo 8.
8. Ciascun ATC è tenuto, attraverso i propri organi, a
recepire le presenti disposizioni nei propri regolamenti
per quanto di competenza.
Articolo 5
Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie
1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate
ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal
concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico
provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 2.
2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-
venatorie, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto
alla gestione dei distretti nei quali le medesime
ricadono, è coordinata dalla Provincia o dall’Area
Protetta qualora un’Azienda sia situata all’interno di un
Parco.
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai
sensi dell'articolo 2, sotto il controllo della Provincia
ed in coordinamento con le Aree protette e gli ATC
confinanti.
4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita
la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente

marcati, provenienti da allevamenti autorizzati o da
catture effettuate nell’ambito dei piani di controllo di
cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”, eseguiti nella medesima
zona nella quale è situata l’Azienda stessa. La
superficie da destinare a dette attività non può essere
superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna
provincia.
5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai
danni alle produzioni agricole, è consentito, su
richiesta del concessionario alla Provincia e previa
sottoscrizione di un’apposita convenzione, il prelievo di
ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti
all’ATC territorialmente interessato nel rispetto dei
limiti numerici fissati dal piano di abbattimento
assegnato al Distretto in cui ricade l’Azienda stessa.
Articolo 6
Gestione degli ungulati nei Parchi regionali
e nelle aree contigue
1. Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati
nei territori dei Parchi regionali nonché nelle aree
contigue provvede direttamente l’Ente di gestione
avvalendosi di personale in possesso di idonea
abilitazione, come previsto dall’articolo 36 della legge
regionale 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle
aree naturali protette e dei siti della rete Natura
2000”. Al fine di assicurare l’uniformità nei tempi e
nelle metodologie utilizzate, l’Ente Parco si coordina
con i soggetti gestori dei territori circostanti.
2. Qualora nell’area contigua sia ammesso l’esercizio
venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4
e 5 dell’articolo 4 vengono svolte dall’Ente di gestione,
che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica
di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.
3. Nel regolamento venatorio dell’Ente di gestione devono
essere definite le specie ammesse al prelievo, le
modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero
dei capi feriti nonché l’indicazione del centro di
controllo dei capi abbattuti.

4. Qualora la gestione venatoria, così come previsto
all’articolo 38 della legge regionale n. 6/2005, venga
affidata dall’Ente di gestione agli ATC, le indicazioni
relative agli adempimenti gestionali previsti, ivi
comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno
essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta
tra le parti.
Titolo III
Gestione del cervo
Articolo 7
Comprensorio
1. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio
regionale viene individuato un comprensorio, geografico e
amministrativo, di gestione corrispondente all'areale
distributivo complessivo della popolazione stessa, da
aggiornare annualmente.
Articolo 8
Organi di gestione del cervo
1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una
Commissione di Coordinamento e una Commissione Tecnica.
2. Ciascuna Commissione di Coordinamento viene nominata
dalla Regione ed è composta dai rappresentanti della/e
Regioni interessate, delle Province, degli Enti di
gestione delle Aree Protette nazionali e regionali, degli
Ambiti territoriali di caccia, da un rappresentante delle
Aziende faunistiche-venatorie per ciascuna Provincia e da
un rappresentante dell'INFS.
3. La Commissione nomina al proprio interno un presidente ed
un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi
la necessità, la partecipazione di altri soggetti
interessati a determinati aspetti gestionali. La
Commissione inoltre può chiedere alle Organizzazioni
professionali agricole la nomina di un rappresentante per
le tematiche relative all’interazione con le attività
agricole.
4. La Commissione tecnica è composta da un tecnico nominato
da ciascuna delle Province ricadenti nel Comprensorio di
gestione e da un rappresentante dell’INFS. Qualora nel

Comprensorio sia ricompreso il territorio di un Parco
nazionale, l’Ente di gestione nomina un proprio tecnico.
Ciascun tecnico deve possedere una comprovata esperienza
nella gestione del cervo, valutata dall'INFS anche in
rapporto alla compatibilità della specie con l’ambiente,
con la salvaguardia della biodiversità e con le attività
agro-forestali.
Articolo 9
Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo
1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di
cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con
l'attuazione di un Piano poliennale di gestione, proposto
dalla Commissione tecnica sulla base delle indicazioni
fornite dalla Commissione di coordinamento. Tale Piano è
parte integrante del Piano faunistico-venatorio di
ciascuna delle Province coinvolte nella gestione.
2. Nel Piano poliennale di gestione devono essere definiti:
a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo
termine finalizzati alla conservazione della specie
in un rapporto di compatibilità con le attività agro-
silvo-pastorali;
b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi
sulla popolazione in rapporto con il territorio
ospite;
c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria
del cervo nel comprensorio.
3. La Commissione tecnica, sulla base dei contenuti di una
relazione annuale relativa all’attività svolta, agli
obiettivi raggiunti e alle problematiche riscontrate,
propone alla Commissione di coordinamento un Programma
annuale operativo, che costituisce lo strumento di
attuazione delle attività gestionali necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
poliennale di gestione.
4. Il Programma annuale operativo, che viene approvato dalle
Province, contiene:
a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli
areali riproduttivo e annuale della popolazione;

b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone
e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola
Provincia (dimensione sub-provinciale);
c) le attività necessarie alla valutazione della
consistenza e della struttura della popolazione;
d) il programma delle analisi previste per valutare le
condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche
della popolazione;
e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti
l'impatto della specie sulle attività antropiche;
f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria
dei distretti di gestione;
g) la definizione cartografica e progettuale degli
interventi previsti di miglioramento ambientale e di
prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
i) gli eventuali interventi di cattura.
5. Nel Programma annuale vengono definiti inoltre i soggetti
responsabili delle attività di cui sopra nonché le
modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse.
Articolo 10
Organizzazione del prelievo del cervo
1. Il prelievo venatorio del cervo, effettuato secondo le
modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e
all’accompagnamento nell’allegato tecnico, nonché le
operazioni ad esso collegate sono organizzati in modo
unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di
caccia in funzione delle esigenze gestionali.
Titolo IV
Forme di prelievo e modalità di caccia
Articolo 11
Piani di prelievo degli ungulati

1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e
bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie,
sesso e classi di età, debbono essere presentati alla
Provincia, annualmente, almeno quarantacinque giorni
prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni
singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC, dai
concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli
Enti di gestione dei Parchi.
2. La Provincia sui piani di abbattimento di cui al comma 1
acquisisce il parere dell’INFS anche attraverso la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia
collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla
base della stima oggettiva della consistenza, nonché i
calendari degli abbattimenti, devono essere presentati
alla Provincia per l'approvazione almeno quarantacinque
giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio,
dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della
Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende
faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi.
4. La Provincia approva i piani di prelievo degli ungulati,
articolati per distretti e per istituti, verificandone la
conformità alle indicazioni contenute nei propri
strumenti di pianificazione.
5. Le Province, previa verifica della corretta esecuzione
degli adempimenti gestionali previsti per le aree
contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie,
provvedono all’assegnazione della quota dei capi da
prelevare nelle medesime.
6. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le
indicazioni del calendario venatorio regionale e dei
calendari venatori provinciali.
Articolo 12
Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito
Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi
1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte
di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai
Parchi, effettuato secondo le modalità definite
nell’allegato tecnico al presente regolamento, è
riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di
cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o

titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo
comma 2.
2. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati la
Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro
possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la
corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici
specifici e con le modalità d’esame previsti dalla
Regione o dallo Stato di provenienza.
3. Sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in
relazione al comportamento tenuto nelle precedenti
stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di
gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati
individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso
e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la
medesima specie.
4. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione
dei Parchi possono prevedere un contributo dei cacciatori
di ungulati commisurato alle spese di gestione ed
organizzazione.
Articolo 13
Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non
iscritti in Ambito Territoriale di Caccia
1. Il Consiglio direttivo dell’ATC, oltre ai capi assegnati
secondo le modalità di cui all’articolo 12, può riservare
una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a
cacciatori non appartenenti all’ATC, come previsto
all’articolo 36 bis, comma 4, della legge regionale n. 8
del 1994.
2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l’assegnatario
del capo sia in possesso dell’abilitazione al prelievo
della specie interessata rilasciata in ambito regionale,
o titolo equipollente, l’ATC, su richiesta
dell’interessato, è tenuto a garantire l’accompagnamento
nelle forme previste nell’allegato tecnico al presente
regolamento.
3. L’accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori
in possesso di un’abilitazione al prelievo selettivo non
equipollente al titolo richiesto in ambito regionale. In
tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca

all’ATC competente copia di un’attestazione di prova di
tiro rilasciata secondo le modalità definite
nell’allegato tecnico al presente regolamento.
4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo
contributo, commisurato alle spese di gestione ed
organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al
prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età
ed eventuale trofeo del capo abbattuto.
Articolo 14
Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie
1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori
in possesso dell’abilitazione al prelievo della specie
interessata rilasciata in ambito regionale o titolo
equipollente possono accedere al prelievo, effettuato
secondo le modalità definite nell’allegato tecnico al
presente regolamento, altri cacciatori di selezione
purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di
prova di tiro.
2. L’attività di accompagnamento viene autorizzata dal
titolare della concessione e deve essere organizzata
secondo le modalità previste nell’allegato tecnico al
presente regolamento, che disciplina anche le
caratteristiche dell’attestazione della prova di tiro.
Articolo 15
Caccia al cinghiale in forma collettiva
1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le
modalità definite nell’allegato tecnico al presente
regolamento, può essere effettuata anche in forma
collettiva utilizzando i metodi della girata o della
battuta o braccata.
2. Le Province, in accordo con gli Enti di gestione del
Parco, indicano aree contigue ai Parchi o altre aree
nelle quali il metodo della girata, unitamente al
prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di
caccia al cinghiale.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della
Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la
programmazione della stagione venatoria, il distretto in

zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle
squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una
stagione venatoria.
4. Per assicurare idonei interventi gestionali con
particolare riferimento alla prevenzione dei danni
all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre
possono essere attribuite una o più zone di caccia ove
esercitare la propria attività.
5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei
Parchi.
6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al
cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal
Calendario venatorio regionale e dai Calendari venatori
provinciali.
7. Il Consiglio direttivo dell’ATC, su proposta della
Commissione tecnica o l’Ente di gestione del Parco,
possono proporre ulteriori limitazioni e specifiche
prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere
faunistico, gestionale o sociale. La caccia è comunque
sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per
ciascun distretto, dal piano di abbattimento.
8. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l’Ente di gestione del
parco provvedono, per ciascun distretto, ad informare in
maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le
località interessate e gli orari delle battute o braccate
anche mediante affissione all’Albo pretorio dei Comuni
interessati.
Articolo 16
Caccia al cinghiale con metodo della girata
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della
Commissione tecnica, o l’Ente di gestione del parco
sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia
il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale
domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non
oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al
nominativo del conduttore di limiere responsabile del
gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti
il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle
funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato).

La domanda deve essere corredata da luogo e date di
nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio,
numero di licenza di caccia, identificativo dei cani e
firma di adesione.
2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non
possono essere praticate battute o braccate nel corso
della stessa stagione venatoria.
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è
autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare
della concessione.
4. Le modalità di esercizio dell’attività di caccia con il
metodo della girata sono disciplinate nell’allegato
tecnico al presente regolamento.
Articolo 17
Caccia al cinghiale in battuta o braccata
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l’Ente di gestione del
parco sottopongono annualmente all'approvazione della
Provincia il numero e la composizione delle squadre per
la caccia al cinghiale in battuta o braccata che
desiderano operare nel territorio di competenza. Tale
domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla
Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di
ogni anno, deve comprendere il nominativo del
caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei
componenti, corredato da luogo e data di nascita,
residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e
firma di adesione.
2. Il numero delle squadre è definito dalla Provincia in
funzione delle caratteristiche del territorio e delle
popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle
scelte gestionali operate in sintonia con il Piano
faunistico-venatorio provinciale.
3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in
un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto
di gestione degli ungulati.
4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il
caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte
azioni di girata nel corso della stessa stagione
venatoria.

5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è
autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della
concessione o da un suo delegato che svolge anche la
funzione di caposquadra purché in possesso
dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f).
6. Le modalità di esercizio dell’attività di caccia con il
metodo della battuta o braccata sono disciplinate
nell’allegato tecnico al presente regolamento.
Titolo V
Attività di ripopolamento, controllo e recupero dei capi
Articolo 18
Ripopolamento degli ungulati selvatici
1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli
ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di
adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione
approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte
generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale
della consulenza dell'INFS. È sempre vietata l'immissione
del cinghiale in campo aperto.
Articolo 19
Piani di controllo
1. Nella gestione degli ungulati selvatici l’attività di
prelievo nell’ambito di piani di controllo attivati ai
sensi dell’articolo 19 della legge n. 157/1992, secondo
l’iter previsto, deve essere riservata prioritariamente
ai territori nei quali non è consentita l’attività
venatoria e comunque in risposta ad emergenze non
altrimenti gestibili.
2. Fermo restando il parere dell’INFS, il prelievo di
ungulati selvatici in controllo può essere effettuato
mediante la cattura di animali vivi o mediante
abbattimento.
3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono
essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di
ripopolamento o reintroduzione.

4. Nel caso di cattura di cinghiali può essere prevista la
cessione di capi, opportunamente marcati, ad Aziende
agri-turistico-venatorie che praticano caccia in recinto
o a campi recintati per l’addestramento di cani da
utilizzare per la caccia al cinghiale ricadenti nel
medesimo territorio.
5. Le Province e gli Enti di gestione del parco sono tenuti
a garantire l’organizzazione del recupero dei capi feriti
nel corso delle azioni di controllo in ottemperanza a
quanto previsto al successivo articolo 20.
Articolo 20
Recupero dei capi feriti
1. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi
feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale
attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui
alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. L’attività di recupero dei capi feriti da parte del
conduttore e del proprio ausiliare ha validità
sull’intero territorio regionale e può essere svolta
anche per Province diverse.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero
particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un
altro conduttore, armato e privo di cane, dandone
comunicazione al proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può
eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il
territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette,
ed in qualunque giornata dell’anno (silenzio venatorio e
caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le
indicazioni stabilite dalla Provincia.
5. Il conduttore di cane da traccia, nell’esercizio delle
proprie funzioni, deve essere armato.
6. L’abilitazione dell’ausiliare deve essere rinnovata ogni
2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI
esperto in cani da traccia. E’ esonerato dal rinnovo
l’ausiliare che abbia effettuato, nel corso della
stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine
con esito positivo.

Art. 21
Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia
o in attività di controllo
1. I capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria o
nell’ambito di piani di controllo regolarmente
autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni Provinciali
e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere
destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti
fissati nell’allegato tecnico al presente regolamento, in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
852/2004, relativa all’igiene dei prodotti alimentari, e
dal Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei
regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 22
Divieti e sanzioni
1. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia,
durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere
fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline,
essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici
od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il
normale movimento dei selvatici, a meno che non siano
autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È
altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o
nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con
il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di
qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il
selvatico. È consentito il trasporto degli animali
abbattuti.
3. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego
di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non
servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori
dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle
persone.

4. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta
eccezione per il prelievo in forma selettiva.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti
previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della
legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all’interno di un
ATC e nell’Area contigua al parco è fatto obbligo al
Consiglio direttivo e all’Ente di gestione di darne
comunicazione alla Provincia per l’eventuale irrogazione
delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC
o nelle aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o
l’Ente di gestione possono applicare eventuali
provvedimenti limitativi previsti negli Statuti e nei
Regolamenti.
Articolo 23
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. All’entrata in vigore del presente regolamento sono fatte
salve le abilitazioni riconosciute ai sensi delle
precedenti disposizioni regionali in materia di gestione
degli ungulati.
2. Il regolamento regionale 26 marzo 2002 n. 4 “Disciplina
della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in
Emilia-Romagna e successive modifiche ed il regolamento
regionale 16 novembre 2000 n. 36 “Regolamento della
gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo
dell’Appennino tosco-emiliano” e successive modifiche,
sono abrogati.

ALLEGATO TECNICO
ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA CACCIA DI SELEZIONE
L’accompagnamento deve essere effettuato da un
cacciatore in possesso dell’abilitazione specifica per la
specie interessata dal prelievo.
L’accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo
della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver
commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni
precedenti l’attività di accompagnamento.
Durante i primi tre anni di avvio della gestione
venatoria su una specie in ambito Provinciale,
l’accompagnamento può essere effettuato dai membri della
Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati dalla
Commissione Tecnica o dai Responsabili di distretto.
L’accompagnatore deve possedere un’ottima conoscenza
del territorio interessato.
Le generalità e la firma dell’accompagnatore devono
risultare nelle schede di uscita.
Per il prelievo selettivo del cervo è obbligatorio
l’accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per i
primi tre anni di assegnazione dei capi da parte di
accompagnatori. L’accompagnamento è sempre obbligatorio per i
cacciatori a cui venga assegnato un maschio sub-adulto o
adulto.
Il Consiglio Direttivo dell’ATC o l’Ente di gestione
del parco disciplinano l’attività di accompagnamento
prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli
accompagnatori.
CARATTERISTICHE DELLA PROVA DI TIRO
I cacciatori in possesso di un’abilitazione al prelievo
selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito
regionale devono esibire, all’ATC competente, copia

dell’attestazione, rilasciata da una Sezione di un Tiro a
Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato
autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi
dell’arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca,
calibro, matricola) e l’esito positivo di una prova di tiro
effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un
Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro.
Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco)
su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di
distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con
almeno 4 colpi.
La prova deve essere svolta in un arco di tempo
ricompreso tra la data di chiusura delle stagione venatoria
precedente e il momento del prelievo.
MODALITÀ DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA, NELLE AREE CONTIGUE AI PARCHI E NELLE
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
Il prelievo selettivo viene esercitato in forma
individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza
l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta
o braccata.
Per il prelievo selettivo sono utilizzabili
esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non
inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna
monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne
giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste
(combinati) con l’obbligo, in azione di caccia, dell’uso
esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo
del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a
270 millesimi di pollice.
Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo
deve essere munita di ottica di puntamento.
Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un’attesa di
circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato
il punto d’impatto e astenendosi dall’inseguimento, è tenuto
a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore
referente per l’avvio delle procedure di recupero attraverso
l’uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità

previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.
Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto
in cui l’animale è stato sparato (anschuss) per la verifica
di eventuali tracce di ferimento.
Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e
nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto
di tiro gli addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia
anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero,
ed abbia con sé l’ausiliare, solo dopo aver compilato la
scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo
secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.
Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto,
il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto
posteriore un apposito contrassegno numerato.
Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal
Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda
faunistico-venatoria o dall’Ente di gestione del parco e deve
corrispondere al modello indicato dall'INFS.
Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di
carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore
dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di
cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le
necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.
Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono
a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al
modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al
cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della
Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati.
Al cacciatore di selezione in possesso anche
dell’abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito
di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui
propri capi.
I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o
nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un
punto di raccolta concordato con la Provincia e comunque
gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.
Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità
stabilite dalla Provincia, entro il termine di sessanta
giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma

selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie
verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della
mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola
integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa
obliterazione della mandibola, non appena esaurite le
valutazioni.
Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o
in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine
di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di
caccia, da recapitare sia alla Provincia che all'ATC o
all’Ente di gestione del parco mediante apposite cassette
opportunamente collocate alla cui gestione provvedono i
referenti di Distretto. La Provincia può indicare diverse
modalità di comunicazione delle uscite.
MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA
Metodo della girata
La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che
in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo
cane con funzioni di limiere.
Ciascun gruppo di girata è composto da:
a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che
assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra,
come riportate nel paragrafo successivo relativo alla
caccia al cinghiale in battuta o braccata;
b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui
alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo
2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il
gruppo stesso.
Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i
componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.
Ad ogni singola azione di girata partecipa un
conduttore di cane con funzione di limiere e un numero
variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare
all’azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal
conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

In quest’ultimo caso il gruppo, fermo restando il
numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da
almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore
responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la
funzione di conduttore nell’azione di girata i suoi sostituti
o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed
in possesso dei requisiti necessari.
I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati
dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in
apposite prove di lavoro.
Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per
la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di
caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di
girata.
Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate
in parcelle contigue.
Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto,
deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle
presenze e, al termine della giornata, una scheda di
abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo
gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa
stagione venatoria.
La caccia al cinghiale con il metodo della girata è
consentita:
a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non
inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con
munizioni a palla unica;
b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non
inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
E’ vietato portare cartucce a munizione spezzata.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i
partecipanti alla girata devono indossare capi di
abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche
analoghe a quelle previste dal Codice della strada. E’
compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo.
Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a
richiesta della Commissione tecnica, dell’Ente di gestione

del parco o della Provincia e secondo le modalità da loro
stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali
mandibole verranno restituite non appena esaurite le
opportune verifiche.
Metodo della battuta o braccata
La caccia al cinghiale può infine essere esercitata
oltre che in selezione e con il metodo della girata, anche
con il metodo della battuta o braccata.
Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da
un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le
battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse
disposizioni della Provincia.
Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono
essere composte anche in numero diverso rispetto a quello
indicato al punto precedente.
Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in
ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al
fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della
necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la
squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori
fino al numero massimo stabilito dalla Provincia, una quota
dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la
squadra stessa.
Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti
della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all’ATC,
purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal
caposquadra.
Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore
che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del
comma 1 dell'articolo 2.
Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume
la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o
della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa
carico delle eventuali attività gestionali.
Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi
al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il

caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima
dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze
indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati,
nonché gli eventuali altri dati.
Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda
di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali
schede, contenute in registri a più copie forniti dalla
Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla
Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera,
all’Area Protetta se la caccia viene svolta all’interno di
un’Area contigua ad un Parco e alla Provincia.
Al termine di ogni battuta o braccata effettuata
nell’ATC o nell’Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in
caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il
Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per
l’avvio delle procedure di recupero attraverso l’uso del cane
da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla
Provincia in ottemperanza all'articolo 20.
Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra
deve essere in possesso della seguente documentazione ed
esibirla, se richiesta, al personale incaricato della
vigilanza:
a) documento attestante la composizione della squadra,
vidimato dalla Provincia;
b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di
caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o
dall’Ente di gestione del Parco;
c) scheda giornaliera della battuta.
Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo
preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di
ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi
di diffusione che ritiene più efficaci.
Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a
segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini
perimetrali e i percorsi di accesso all’area di svolgimento
della battuta o braccata.
Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della
Commissione tecnica, dell’Ente Parco o della Provincia e
secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete

dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non
appena esaurite le opportune verifiche.
La caccia al cinghiale in battuta o braccata è
consentita:
a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non
inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con
munizioni a palla unica;
b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non
inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
E’ vietato portare cartucce a munizione spezzata.
I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata
debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.
I partecipanti devono caricare l’arma al segnale di
inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore
non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra,
fino al segnale di fine battuta.
Al fine di ridurre l’impatto derivante dalla caccia al
cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate
devono essere selezionate sia sotto l’aspetto numerico che
qualitativo.
La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari
utilizzati, se iscritti agli appositi libri genealogici, è
demandata all’ENCI che rilascia apposito attestato di
idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a
valutare in particolare disciplina, capacità di coesione,
collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun
cane.
La composizione delle mute utilizzate può pertanto
essere la seguente:
- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli
individui siano in possesso dell’abilitazione rilasciata
dall’ENCI;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso
dell’abilitazione ENCI non deve essere superato il numero
di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta
del caposquadra l’ATC, entro il termine del 31 marzo, può

richiedere alla Provincia l’utilizzo di un numero
maggiore di cani motivata sia dalla necessità di
affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a
24 mesi, in addestramento, sia da particolari
caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un
elevato indice di boscosità o da altre peculiarità
faunistico-ambientali;
- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in
possesso di specifica autorizzazione rilasciata
dall’ENCI, il numero massimo delle mute viene stabilito
dalla Provincia ed in ogni caso queste non dovranno
superare il numero di 28 nei quali possono essere
compresi un numero massimo di 4 giovani cani in
addestramento, di età non superiore a 24 mesi.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i
partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di
abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche
analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è compito
del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.
Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in
attività di controllo
In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria
ed in particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004
relativa all’igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n.
853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida
applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
gli ungulati abbattuti nell’esercizio dell’attività
venatoria, possono avere la seguente destinazione:
a) autoconsumo da parte del cacciatore;
b) cessione diretta;
c) “commercializzazione”, ovvero cessione con l’obbligo di
conferimento presso un “Centro di lavorazione delle
carni”.
Per gli ungulati abbattuti nell’ambito di Piani di
controllo l’unica destinazione ammessa è il conferimento
presso un centro di lavorazione carni.

La cessione diretta avviene mediante trasferimento di
un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e
accompagnato dai visceri, ad un consumatore finale o a
laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di
somministrazione a livello locale, con l’obbligo di
documentarne la provenienza e per il cinghiale la negatività
alla Trichinosi.
Il conferimento presso un “Centro di lavorazione delle
carni”, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative
vigenti in materia, deve avvenire con le seguenti modalità:
- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e
intestino e trasportato in un “Centro di lavorazione
della selvaggina” accompagnato dai visceri ben
identificabili (organi della cavità toracica, addominale
e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una
dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo
dell’abbattimento;
- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro
di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga
esaminato, subito dopo l’uccisione, da una “persona
all’uopo formata” che allega alla carcassa una
dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre
ad indicare la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento,
si attesti che l’animale è stato sottoposto ad esame, a
seguito del quale non sono state evidenziate
caratteristiche indicanti che la carne presentava un
rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e
diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.
Per “personale formato” s’intende chiunque abbia
seguito lo specifico corso formativo ai sensi dell’ Allegato
III, cap. l sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, al quale
possono partecipare preferibilmente, in considerazione delle
funzioni svolte, rilevatori biometrici, capisquadra,
responsabili di girata e loro sostituti, responsabili di
Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree
Protette o loro delegati, Direttori di Aziende Faunistiche o
loro delegati.
La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve
lasso di tempo dall’abbattimento e raggiungere una
temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C. Per
facilitare le operazioni di raffreddamento le carcasse,
nell’impossibilità di essere avviate immediatamente ad un

Centro di lavorazione, potranno essere trasportate
temporaneamente in un “centro di sosta o centro di raccolta”,
ben identificato e funzionale al luogo di abbattimento, già
autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283
recante “Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande” o registrato ai
sensi del Reg.(CE) 852/2004, articolo 6, paragrafo 2. E’
considerato centro di sosta o centro di raccolta anche un
“Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti” di cui
all’articolo 4 comma 4 lettera l) o una “Casa di caccia”
utilizzata dalla squadra o dal gruppo di girata nella caccia
collettiva al cinghiale, con pareti e pavimenti facilmente
lavabili, dotato almeno di acqua pulita, di una cella
frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non
accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli
animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano.
Nei centri di raccolta devono essere rispettati i
requisiti gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e
dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi
conferiti, al fine della rintracciabilità.
 
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