Re: Caccia in ZONA ALPI

Anche io caccio in zona Alpi....pinaitro doc...per cui sezione cacciatori Miola di Pinè!!!
Io caccio capriolo, cervo, camoscio, volpi, lepri, beccacce e tutto quello a cui posso sparare!!!! [5a] [5a] [5a]

Saluti!
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

anca mi......... lepre,capriolo,camoscio,cervo e dulcis in fundo ...beccacce.
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

sul fatto della caccia di selezione mi trovi d'accordo si e no....se viene fatta rispettando tutti i censimenti e con l'etica della selezione sono d'accordo...se diventa come in parecchi casi una corsa all'abbattimento, cerca del capo migliore allora non mi trovi d'accordo...tieni presente che quest'anno per esempio avevamo in piano di abbattimento per la caccia tradizionale 8 caprioli però al max 4 potevano essere palcuti...in base ai censimenti fatti...quindi seppure sia fatta con i cani ecc non è completamente libera..te lo dico io che con la squadra non andiamo con i segugi ma facciamo una caccia alla cerca...se poi il primo giorno venivano ne venivano abattuti 5 palcuti se ne sarebbe tenuto conto l'anno venturo..ma non è stato così...
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

alt alt alt, GILLET, non era mia intenzione fare battute ne tanto meno denigrare una forma di caccia a cui ambisco provare a fare..
era solo una domanda per vedere se poi c'era una sorta di recupero a fine inverno primavera oppure se il periodo di caccia relamente durava così poso.. sigh..
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

Se vi va volevo sapere come si pratica li la caccia algi ungulati (censimenti graduatorie etc.) e quante giornate/capi si possono fare annualmente...
grazie
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

[badair.gif] altra domanda di riserva.....?
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

ciao!anche io caccio in zona alpi!nel mio comprensorio si caccia cervo camoscio e capriole secondo la caccia di selezione, mentre il capriolo maschio anche in caccia tradizionale(quella che pratico io)...cioè dopo i censimenti di primavera si fa il piano di abbattimento però dall'apertura della caccia quelli che praticano la forma vagante possono andare tutti a caprioli, anche con i segugi , con fucili ad anima liscia e senza vincoli sul trofeo...da un paio di anni però siccome abbiamo sforato il piano ci assegnano un capo per squadra di 6 elementi in modo da nn sforare però tra un anno dovrebb ritornare come prima spero....domenica 19 ho abattuto un puntuto e per quest'anno noi 6 della squdra siamo apposto....devo dirti che questa forma di caccia mi piace molto proprio per la tradizione che si porta dietro, è sempre una festa quando si prende il capo...
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

Battutaccia: No mio caro, poi per me c'è l'Irlanda. Dove non fosse per il camoscio, gallo, bianca e coturnice si caccia, e si fa cacciare, con molta più piacevolezza e abbiamo cervo rosso e sika, beccacce, beccaccini, anatre, lepri, e volendo colombacci e conigli tutto questo senza giornate di silenzio e mugugni politici.
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

Gillie ha scritto:
alt alt alt, GILLET, non era mia intenzione fare battute ne tanto meno denigrare una forma di caccia a cui ambisco provare a fare.. Guarda che la battuta avrebbe dovuto essere mia

era solo una domanda per vedere se poi c'era una sorta di recupero a fine inverno primavera oppure se il periodo di caccia relamente durava così poso.. sigh..
Capisco la passione del novello nembrotto ma non mi par poco avere almeno due mesi di libero vagabondaggio in montagna e magari prendere anche un camoscio

"mentre il capriolo maschio anche in caccia tradizionale(quella che pratico io)...cioè dopo i censimenti di primavera si fa il piano di abbattimento però dall'apertura della caccia quelli che praticano la forma vagante possono andare tutti a caprioli, anche con i segugi , con fucili ad anima liscia e senza vincoli sul trofeo...da un paio di anni però siccome abbiamo sforato il piano ci assegnano un capo per squadra di 6 elementi in modo da nn sforare però tra un anno dovrebb ritornare come prima spero" Ne sei proprio sicuro che la caccia fatta coi segugi al capriolo sia un fatto positivo?

....domenica 19 ho abattuto un puntuto e per quest'anno noi 6 della squdra siamo apposto....devo dirti che questa forma di caccia mi piace molto proprio per la tradizione
che si porta dietro, è sempre una festa quando si prende il capo... E questo lo capisco e mi unisco ai bravo che avrai avuto dai tuoi compagni di battuta. Seppure continui a pensare che l'unico modo di conservare sia quello della selezione ai cervidi e bovidi senza segugi. E che un tiro a una beccaccia sotto ferma, sia più bello di uno fatto in battuta. Te lo dico dall' Irlanda dove la battuta con qli springers e cockers è tradizione

Gillie

Bella, la foto da esame, e non facile da interpretare. Di getto mi verrebbe da dire femmina, per la scarsa divaricatura, ma non riesco sinceramente a distinguere l'uncinatura.
Però, se stessi sostenendo io l'esame, credo la risposta più etologicamnete corretta sia "Non ho elementi sufficienti per una identificazione, quindi mi riservo il giudizio".
Ah, camozzo comunque, eh.... [1]
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

Eccomi -cato2-, due giorni alla settimana per un totale max di 16 uscite e 3 capi.
-
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

alt alt alt, GILLET, non era mia intenzione fare battute ne tanto meno denigrare una forma di caccia a cui ambisco provare a fare.. Guarda che la battuta avrebbe dovuto essere mia

era solo una domanda per vedere se poi c'era una sorta di recupero a fine inverno primavera oppure se il periodo di caccia relamente durava così poso.. sigh..
Capisco la passione del novello nembrotto ma non mi par poco avere almeno due mesi di libero vagabondaggio in montagna e magari prendere anche un camoscio

"mentre il capriolo maschio anche in caccia tradizionale(quella che pratico io)...cioè dopo i censimenti di primavera si fa il piano di abbattimento però dall'apertura della caccia quelli che praticano la forma vagante possono andare tutti a caprioli, anche con i segugi , con fucili ad anima liscia e senza vincoli sul trofeo...da un paio di anni però siccome abbiamo sforato il piano ci assegnano un capo per squadra di 6 elementi in modo da nn sforare però tra un anno dovrebb ritornare come prima spero" Ne sei proprio sicuro che la caccia fatta coi segugi al capriolo sia un fatto positivo?

....domenica 19 ho abattuto un puntuto e per quest'anno noi 6 della squdra siamo apposto....devo dirti che questa forma di caccia mi piace molto proprio per la tradizione
che si porta dietro, è sempre una festa quando si prende il capo... E questo lo capisco e mi unisco ai bravo che avrai avuto dai tuoi compagni di battuta. Seppure continui a pensare che l'unico modo di conservare sia quello della selezione ai cervidi e bovidi senza segugi. E che un tiro a una beccaccia sotto ferma, sia più bello di uno fatto in battuta. Te lo dico dall' Irlanda dove la battuta con qli springers e cockers è tradizione

Gillie
 
Re: Caccia in ZONA ALPI

miccia ha scritto:
Se vi va volevo sapere come si pratica li la caccia algi ungulati (censimenti graduatorie etc.) e quante giornate/capi si possono fare annualmente...
grazie

scusami della scoreggia che ti ho mandato...pensavo fosse uno sbuffo.

dopo aver fatto i censimenti vengono assegnati i capi:
10% caprioli,
15% camosci,
25% cervi.
poi ogni sezione comunale li gestisce con il regolamento interno.

PRESCRIZIONI TECNICHE 2010/2011 PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA
IN PROVINCIA DI TRENTO
(art. 29, comma 9, L.P. n. 24/91 e s.m.)

Articolo 1
Periodi di caccia

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 della L.P. 24/1991 e s.m., si limitano i periodi di caccia per le specie indicate come di seguito specificato:
a) per le specie sottoposte a programmazione del prelievo il prelievo venatorio nel 2010 è consentito con la seguente articolazione temporale:





* Nei mesi di maggio, giugno e agosto è vietato esercitare la caccia la domenica.

b) la caccia al cervo è vietata nelle aree di bramito istituite sulla base del progetto di gestione del cervo nelle riserve comunali di caccia; la caccia al cervo è anche vietata nelle aree di bramito istituite all’interno delle aziende faunistico venatorie;
c) nelle Aziende faunistico venatorie che hanno previsto l’individuazione al loro interno di una o più aree di bramito la caccia autunnale al cervo è consentita dal 5 settembre al 30 dicembre; nelle Aziende faunistico venatorie che non hanno previsto l’individuazione al loro interno di aree bramito e che non ricadono in distretti in cui le stesse sono state individuate, la caccia autunnale al cervo è consentita dal 5 settembre al 16 settembre e dal 10 ottobre al 30 dicembre;

d) per il capriolo (Capreolus capreolus) maschio il prelievo è consentito fino al 21 ottobre 2010;
e) per il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)e la quaglia (Coturnix coturnix)il prelievo è consentito fino al 15 dicembre 2010;
f) per l’allodola (Alauda arvensis) la caccia è consentita dal 2 ottobre 2010 al 6 novembre 2010;
g) per il colombaccio(Columba palumbus),la cornacchia nera(Corvus corone corone), la cornacchia grigia(Corvus corone cornix), la ghiandaia(Garrulus glandarius), il merlo (Turdus merula) e la tortora (Streptopelia turtur) il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre 2010;
h) per le seguenti specie il prelievo è consentito fino al 15 gennaio 2011:
volpe (Vulpes vulpes)
germano reale (Anas platyrhynchos)
alzavola (Anas crecca)
canapiglia (Anas strepera)
fischione (Anas penelope)
marzaiola (Anas querquedula)
moretta (Aythya fuligula)
moriglione (Aythya ferina).

Articolo 2
Limitazioni alle specie cacciabili
2.1. La caccia al cinghiale (Sus scrofa) rimane sospesa ed il controllo della specie è disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale adottata ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della L.P. n. 24/1991 e s.m.
2.2. La caccia alla starna (Perdix perdix) è sospesa.
2.3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, in conformità agli indirizzi del Piano Faunistico Provinciale, dei Piani faunistici di ciascun Parco e alle previsioni delle rispettive delibere di approvazione, si riporta a titolo ricognitorio quanto segue:
- nell'ambito del territorio del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino non è consentito l'esercizio venatorio alla lepre comune (Lepus europaeus) e alla lepre bianca (Lepus timidus) e a tutte le specie dell’avifauna;
- nell'ambito del territorio del Parco naturale Adamello Brenta non è consentito l'esercizio venatorio alla lepre comune (Lepus europaeus) e alla lepre bianca (Lepus timidus), all’allodola (Alauda arvensis), al tordo bottaccio (Turdus philomelos), al tordo sassello (Turdus iliacus), alla cesena (Turdus pilaris), al merlo (Turdus merula) alla pernice bianca (Lagopus mutus) e alla coturnice (Alectoris greca).
2.4. Per quanto concerne le Z.P.S. si rimanda alla specifica disciplina

Articolo 3
Disciplina della caccia alla selvaggina migratoria
3.1. L’esercizio di caccia alla allodola è svolto esclusivamente per 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e del venerdì.
3.2. Dal 19 settembre al 15 dicembre 2010, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita sia da appostamento fisso, nel rispetto dei requisiti di legge, in località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia (art. 6) sia in forma vagante.
3.3. Dal 2 ottobre al 29 novembre 2010 la caccia da appostamento fisso
alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
3.4. Dal 16 dicembre 2010 fino al 31 gennaio 2011 la caccia alla cesena e al tordo sassello, è consentita unicamente da appostamento fisso, nel rispetto dei requisiti di legge, in località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia (art. 6).
3.5. Dal 16 dicembre 2010 fino al 15 gennaio 2011, la caccia agli uccelli acquatici, è svolta sia da appostamento sia in forma vagante, nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nei biotopi istituiti ai sensi della L.P. n. 14 del 23 giugno 1986 e s.m.):
a) lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
b) lungo il torrente Avisio, dal ponte stradale di Lavis fino alla confluenza nell'Adige;
c) lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
d) lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
e) lungo il fiume Sarca, dal ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
f) lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
g) lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;
h) nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, S. Massenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serraia di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), S. Giustina, Stramentizzo, S. Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.
3.6. Nei periodi, nei giorni e nelle zone ove è consentito l’esercizio dell'attività venatoria alla migratoria solo da appostamento fisso, il fucile è portato in busta, o comunque smontato, sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.
3.7. E' vietato l'uso di richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati in qualsiasi modo (articolo 21, comma 1, lettera r) della L. n. 157/1992); dal 16 dicembre 2010 sono ammessi solamente i richiami delle specie cesena e tordo sassello; nell’utilizzo dei richiami vivi deve essere assicurata l’adozione delle misure per garantire il benessere degli uccelli stabulati.
3.8. E’ vietato esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da un appostamento posto ad una distanza inferiore a metri 100 da un analogo appostamento preesistente.

Articolo 4
Programmazione del prelievo
4.1. A norma dell'articolo 28 della L.P. n. 24/1991 e s.m. ed in conformità con le indicazioni del Piano faunistico provinciale sono assoggettate alla programmazione dei prelievi le seguenti specie: capriolo, cervo e camoscio; fagiano di monte e pernice bianca; coturnice.
4.2. La caccia al muflone è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate nella deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 507 del 2 maggio 2007.
4.3. Nelle riserve di caccia diverse da quelle individuate dalla citata deliberazione, al fine di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato, nel periodo dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010, ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l’obbligo del fucile a canna rigata. In tali casi non trova applicazione, limitatamente al muflone, la disposizione relativa all'obbligo di denuncia di uscita, di cui al successivo articolo 7.
4.4. I palchi, le mandibole intere, di tutti i capi di capriolo e cervo maschio, le corna di camoscio e muflone e la mandibola intera di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone, adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza, o del personale di vigilanza dell’ente gestore o del rettore della riserva, devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle annuali valutazioni trofei. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

Articolo 5
Disciplina dell'accompagnamento
5.1. E’ obbligatorio l’accompagnamento da parte di un “esperto accompagnatore” per l’esercizio della caccia di selezione a:
- camoscio;
- capriolo dal 1 maggio al 30 giugno 2010;
- cervo dal 1 maggio al 30 giugno 2010.
5.2. La caccia alla femmina e piccolo di capriolo dal 5 settembre al 30 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità:
a) con accompagnamento obbligatorio;
b) senza accompagnamento obbligatorio, previa assegnazione nominativa incedibile, per un periodo minimo di una settimana, dei capi da abbattere.
Il tipo di caccia di selezione in una delle due forme di cui ai precedenti punti a) e b) è scelto dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è comunicato al Servizio Foreste e Fauna e all’Ente Gestore entro il 26 agosto 2010.

Qualora entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, si intende automaticamente adottata la modalità con accompagnamento obbligatorio.
5.3. Nell’esercizio della caccia con accompagnamento obbligatorio, i cacciatori devono essere accompagnati da parte del personale di vigilanza in attività di servizio e che abbia partecipato ad un apposito corso di preparazione o da un "esperto accompagnatore" in possesso di un tesserino che ne attesti la qualifica ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 39 della L.P. n. 24/1991 e s.m., ovvero dell'articolo 35 del Regolamento di esecuzione della medesima legge. All’interno delle aziende faunistiche venatorie, i cacciatori sono accompagnati anche da agenti di vigilanza delle stesse aziende che abbiano seguito un apposito corso.
5.4. Per poter svolgere le proprie mansioni l'"esperto accompagnatore" deve essere in possesso del permesso annuale di caccia per la corrente stagione venatoria. Qualora l'"esperto" dovesse accompagnare in riserve diverse da quelle di appartenenza come cacciatore titolare di permesso annuale di caccia, dovrà preventivamente ottenere il consenso del Rettore della riserva comunale cacciatori territorialmente competente. L'"esperto" ha il compito di assicurare l'accompagnamento e di indicare il soggetto da abbattere.
5.5. In concomitanza con un'uscita di accompagnamento nell’ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati "Boch" e "Drilling", per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato, nonché per esercitare la caccia agli ungulati, purchè abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.
L’esperto, qualora porti l’arma, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia così come previsto dal successivo paragrafo 6.3.
L’esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all’accompagnamento deve anche compilare la denuncia di uscita, distinta da quella del cacciatore accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo paragrafo 7.
5.6. Nell’esercizio della caccia nei casi in cui è previsto l’accompagnamento obbligatorio, l'"esperto" deve essere accompagnato da altro "esperto", ovvero da altro cacciatore della stessa riserva di diritto preventivamente segnalato in occasione della denuncia di uscita.

Articolo 6
Tesserino di caccia
6.1. Ciascun cacciatore ha in dotazione, allegato al permesso di caccia,
un tesserino di caccia predisposto dal Servizio Foreste e Fauna.
6.2. Il tesserino di caccia contiene:
a) il calendario delle giornate di caccia,
b) le schede di abbattimento per ungulati e galliformi;
c) scheda abbattimento altre specie;
d) la scheda dei richiami vivi detenuti;
e) scheda statistica riepilogativa.

6.3. Il calendario delle giornate consente di controllare il rispetto delle tre giornate di caccia massime settimanali. Il cacciatore, in via preventiva, contrassegna, in modo indelebile, ogni giornata di caccia utilizzata sul proprio calendario. Tale obbligo non trova applicazione per la caccia alla migratoria da appostamento fisso, dal 2 ottobre al 29 novembre 2010, per la quale il comma 3 dell’articolo 3 prevede cinque giornate settimanali di caccia.
6.4. Le schede di abbattimento per ungulati e galliformi devono essere compilate come indicato all’articolo 7.2.
6.5. La scheda abbattimento altre specie deve essere compilata a fine giornata di caccia.
6.6. la scheda dei richiami vivi detenuti e la scheda statistica riepilogativa devono essere compilate a fine stagione venatoria.
6.7. Il tesserino di caccia, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato, entro il 15 febbraio 2011, tramite la riserva comunale cacciatori di appartenenza, all'ente gestore.

Articolo 7
Denuncia di uscita, segnatura del capo abbattuto e denuncia di abbattimento per le specie sottoposte a programmazione del prelievo
7.1. Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo, salvo per il capriolo maschio in caccia autunnale, il cacciatore deve fare preventiva denuncia di uscita. Tale denuncia è fatta per iscritto secondo il modello allegato e va imbucata nelle apposite cassettine predisposte da ogni riserva di caccia in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore. La/e zona/e in cui si intende svolgere la caccia deve/ono essere annotata/e nella denuncia.
7.2. Per le medesime specie il cacciatore, immediatamente dopo la constatazione dell'avvenuto abbattimento, è obbligato ai seguenti adempimenti:
a) ad asportare, per ogni capo abbattuto, il relativo talloncino della scheda abbattimento relativa alla specie;
b) contrassegnare, in modo indelebile, sulla apposita scheda abbattimento, gli spazi relativi al mese ed al giorno dell'abbattimento, quelli relativi al periodo del giorno in cui l'abbattimento è realizzato (mattino o pomeriggio) e, limitatamente agli ungulati, quelli relativi al sesso.
7.3. Per le medesime specie, inoltre, al fine di consentire il controllo dei capi abbattuti il cacciatore è obbligato ai seguenti adempimenti:
a) denuncia dell'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale cacciatori, al quale deve essere consentito di visionare l’animale per l’aggiornamento del piano di prelievo;
b) denuncia di abbattimento al personale forestale di vigilanza territorialmente competente, in forma scritta mediante il tagliando della scheda abbattimento compilato nella parte denuncia di abbattimento;

c) la denuncia viene imbucata nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita entro le 24 ore successive all'abbattimento;
d) contestualmente alla denuncia di abbattimento va compilata anche la sezione del tesserino che rimane al cacciatore.
7.4. Il cacciatore deve tenere il capo morfologicamente integro, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta.
Nel corso delle 24 ore il cacciatore deve consentire di visionare il capo abbattuto:
- al personale forestale di vigilanza,
- al rettore della riserva comunale di caccia,
- al personale di vigilanza dell’Ente gestore.
Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore qualora il capo sia stato visionato da tutti i soggetti sopra elencati.
7.5. Gli agenti di vigilanza applicano agli animali controllati idonei contrassegni inamovibili.

Articolo 8
Adempimenti connessi all’abbattimento di specie non sottoposte a programmazione del prelievo
8.1. Tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati dagli organi interni, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento nel corso di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

Articolo 9
Ulteriori prescrizioni
9.1. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata compresi i combinati "Boch" e "Drilling" di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo per la caccia agli ungulati ed alla volpe nei casi specificati al punto successivo.
9.2. La caccia alla volpe è consentita con i seguenti mezzi, modalità e limitazioni:
a) dal 19 settembre 2010 al 15 dicembre 2010:
- con fucile a canna liscia;
- con fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
b) dal 16 dicembre 2010 al 15 gennaio 2011 esclusivamente da appostamento fisso regolarmente denunciato ai sensi della deliberazione della G.P. n°2844 d.d. 23/10/2003, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale dal Rettore della Riserva. E’ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita unicamente con fucile a canna rigata (esclusi i fucili a pallini) previa denuncia di uscita da imbucare nelle apposite cassettine. Il fucile è portato in busta sia nell’accesso che al rientro dall’appostamento.
9.3. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, nonché con il calibro 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. E’ altresì consentito l’uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm e 300 Remington Short Action Ultra Magnum. 9.4. La distanza massima di tiro consentita è di 300 m per capriolo, camoscio e muflone e di 400 m per il cervo.
9.5. Prima di proseguire l’attività di caccia ad ungulati e volpe nei confronti di animali diversi rispetto a quello a cui ha sparato, il cacciatore è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l’animale, l’esito del tiro effettuato con canna ad anima rigata.
9.6. Completata la disponibilità di capi di ungulati a livello sia di riserva che individuale è vietato il porto e l’uso di fucili a canna rigata nonché dei fucili combinati con bossolo metallico.
9.7. E' vietato il porto e l'uso di cartucce caricate con palla tipo "Brenneke". E' parimenti vietato, durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento, il porto e l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3.5. mm (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana). E' fatto altresì divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, nonché di archi e balestre.
9.8. Nell’esercizio della caccia è vietato l’uso di cani che inseguono insistentemente gli ungulati.
9.9. E' sempre vietata la caccia alla lepre all'aspetto e al covo.
9.10. Al fine di non compromettere l’esito delle ricerche in corso e degli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di radiocollare, salvo i casi di:
- animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario stilato a posteriori;
- conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Foreste e fauna all’Ente gestore.

Articolo 10
Orari di caccia
10.1. La caccia è consentita:
a) agli ungulati da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;

b) alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, agli anatidi e alla volpe da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
c) per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.
10.2. Gli orari del sorgere e del tramonto del sole sono elencati nella seguente tabella, già adeguati all’ora legale, con riferimento al periodo in cui vige l’orario legale:



Articolo 11
Selvaggina ferita
11.1. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato, il cacciatore medesimo deve provvedere, prima di continuare l’esercizio venatorio, esclusivamente ad una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi di cani del personale di vigilanza, ovvero esclusivamente di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'Ente gestore. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque entro la giornata del ferimento al Rettore della locale Sezione comunale cacciatori e al personale di vigilanza.
11.2. Le uscite di verifica dell’eventuale ferimento, per la ricerca e per il recupero di ungulati feriti, anche con l’uso del fucile, devono essere denunciate, secondo le modalità previste per la denuncia di uscita (paragrafo 7.1), dal conduttore abilitato di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell’ente gestore.
Durante le uscite di verifica e recupero, il conduttore non esercita la attività venatoria e non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario di cui al paragrafo 6.3. Nei giorni di caccia chiusa é obbligatorio l’accompagnamento di un agente di vigilanza.
11.3. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione del fatto al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza. In caso di “sconfinamento” del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata, prima di iniziare l’attività di recupero gli agenti di vigilanza territorialmente competenti devono essere avvisati in modo diretto, de visu, a voce, o comunque con modalità tali da essere raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l’attività di vigilanza.
11.4. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al Rettore della locale Sezione comunale cacciatori, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore oppure viene rinvenuto morto.
11.5. Il riconoscimento dell'idoneità di un cane da traccia viene effettuato da parte dell'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.
11.6. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei ed in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Ente gestore, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata, anche in riserve diverse da quella di appartenenza, previa segnalazione agli agenti di vigilanza con le medesime modalità previste per la denuncia di uscita.

Articolo 12
Disposizioni finali attuative
12.1. Nell’esercizio della caccia, è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro, quale strumento utile al fine della misurazione della distanza di tiro.
12.2 Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di ungulati, tetraonidi e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti da esporre nella bacheca della riserva, nonchè il registro predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e Fauna. Prima di iniziare la caccia, il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva. L’Ente gestore, inoltre, cura la tenuta del registro dei capi abbattuti nel distretto faunistico per le specie delegate, utilizzando il modello di registro elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;
12.3 Per le aziende faunistico venatorie costituite a norma degli articoli 6 e 14, comma 4 della L.P. n. 24/91 e s.m., non trova applicazione la disposizione di cui al precedente punto, limitatamente all'obbligo della tenuta ed aggiornamento della bacheca, mentre i richiami contenuti nelle presenti prescrizioni tecniche al rettore della sezione comunale cacciatori devono intendersi riferiti al responsabile dell'azienda medesima, così come individuato con la delibera costitutiva. Per quanto, in particolare, riguarda i giorni di caccia, il direttore dell’azienda, assicura il rispetto del limite delle tre giornate settimanali, attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
12.4 Il conduttore di cani da traccia abilitati espone in modo visibile sul proprio veicolo a motore il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l’attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Foreste e fauna.
12.5 A fini statistici, al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 31 marzo 2011, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e Fauna, su supporto informatico, i dati complessivi desunti dalla scheda per l’annotazione della selvaggina abbattuta e dalla scheda dei richiami detenuti (art.6), da compilarsi da ciascun cacciatore. Entro la stessa data l’Ente gestore consegna al Servizio Foreste e Fauna i tesserini di caccia.
12.6 Il Comitato faunistico stabilisce, con proprio provvedimento, in quali terreni in attualità di coltivazione e in quali periodi è vietato l'esercizio venatorio come stabilito dall'art. 33, comma 1 della L.P. n. 24/91 e s.m..
12.7 In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, fatte salve le disposizioni finali attuative previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della L.P. n. 24/1991 e s.m., sempreché non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 
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