Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA
se a qualcuno può interessare ecco il testo integrale della sentenza
Ric. n. 1088/2008 Sent. n. 1870/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1088/2008 proposto da LAC – LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
la Provincia di Verona in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Lequaglie e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Croce 312/a;
e nei confronti
dell’E.N.C.I., Ente Nazionale Cinofili Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento ad adiuvandum
del WWF Italia – Associazione Italiana per il World Wide Found For Nature – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dindo, Alessandra Vianello e Gabriele Dalla Santa, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.Marco 4909;
e di Legambiente Volontariato Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Guerrini e Giovanna Mingati, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, Dorsoduro 2408/i;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della delibera provinciale 28.2.2008 n. 25 con cui la Giunta della Provincia di Verona consente l’abbattimento di fagiani, starne e quaglie nelle zone di addestramento dei cani da caccia durante tutto il periodo dell’anno, anche al di fuori dell’arco temporale previsto dal calendario venatorio.;
Visto il ricorso, notificato il 24.5.2008 e depositato presso la Segreteria il 9.6.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, depositato il 23.6.2008;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del WWF Italia, depositato il 20.6.2008 e di Legambiente Volontariato Veneto, depositato il 24.6.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 25 giugno 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Marco Morgantini - l’avv. Rizzato per la parte ricorrente, l'avv. Lequaglie per la Provincia di Verona, l'avv. Vianello per il W.W.F. e l'avv. Del Martelloni, in sostituzione dell'avv. Mingati, per Legambiente Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
La ricorrente chiede l’annullamento parziale della delibera della giunta provinciale di Verona n° 25 del 28 febbraio 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine all’individuazione ed all’attivazione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia, in applicazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale 2007-2012”.
Si tratta dell’art. e) dell’allegato A e dell’art. d) dell’allegato B.
L’allegato A della sopra richiamata delibera ha ad oggetto gli indirizzi per l’istituzione e l’attivazione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia a carattere permanente sui territori sottoposti a gestione programmata dell’attività venatoria.
L’art. e) di tale allegato stabilisce che l’attività di abbattimento della fauna introdotta è consentita per tutto l’arco dell’anno ad eccezione dei mesi di aprile e di maggio.
L’art. c) dello stesso allegato specifica altresì che l’abbattimento dovrà essere indirizzato esclusivamente nei confronti delle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e debitamente inanellati.
L’allegato B della sopra richiamata delibera ha ad oggetto gli indirizzi per l’individuazione e l’attivazione, all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie, delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia, a carattere temporaneo, con possibilità di abbattimento di selvaggina da allevamento.
L’art. d) di tale allegato stabilisce che l’attività di abbattimento della fauna introdotta nella zona destinata a scopo di addestramento è consentita nell’arco temporale di chiusura dell’attività venatoria ad eccezione dei mesi di aprile e maggio.
L’art. c) dello stesso allegato specifica altresì che l’abbattimento dovrà essere indirizzato esclusivamente nei confronti delle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e debitamente inanellati.
Il ricorso è fondato.
Le specie di cui è reso possibile l’abbattimento fanno comunque parte della fauna selvatica, secondo la definizione di cui all’art. 2 della legge n° 157 del 1992. Infatti fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
La fauna selvatica è definita in relazione allo stato di naturale libertà. Dunque l’eventuale allevamento, addomesticamento o inanellamento di esemplari di specie della fauna selvatica non vale a non considerare più tali esemplari come facenti parte della stessa fauna selvatica.
La legge n° 157 del 1992 e la legge regionale n° 50 del 1993 delimitano periodi in cui si può effettuare la caccia. Tale delimitazione deriva dalla necessità di contemperare le esigenze dei cacciatori con quelle di tutela della fauna selvatica al fine di consentire periodi di ripopolamento.
Prevedere la facoltà di sparo nell’ambito dell’addestramento dei cani da caccia, anche all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie, oltre i limiti temporali del calendario venatorio, porrebbe nel nulla la disciplina legislativa che regolamenta temporalmente la caccia.
Né la legge statale né la legge regionale dettano disposizioni specifiche di deroga, per quanto riguarda il calendario dell’attività venatoria, con riferimento alla facoltà di sparo nell’ambito dell’addestramento dei cani da caccia, anche all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie.
Invece il quarto comma dell’art. 30 della legge regionale n° 50 del 1993 stabilisce che:
- nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere praticati tutto l’anno l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia senza sparo;
- nelle stesse sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio.
Anche tale disposizione conferma l'impossibilità di derogare al calendario venatorio.
Il collegio, in relazione a quanto sopra, ritiene di non poter aderire alla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal patrocinio della provincia di Verona.
Le disposizioni impugnate sono dunque illegittime e devono essere annullate.
Deve essere dichiarato inammissibile l’intervento di Legambiente Volontariato Veneto con sede in Rovigo perchè non ha dimostrato la propria legittimazione.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, dichiara inammissibile l’intervento di Legambiente Volontariato Veneto con sede in Rovigo.
Quindi, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'art. e) dell'allegato A e all'art. d) dell'allegato B.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione