TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Forse ha ragione il Berlusca.... c'è troppa gente nei TAR e Tribunali vari ... che fa politica!!!! :D [sportschiri.gif]
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Caro STEBI,
hai ragione, ma la stessa cosa succede nelle preture, nei tribunali, ecc. Te lo conferma uno che direttamente o indirettamente ne ha avuto le prove.
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Stando alla sentenza, qualsiasi allevamento di fagiani, ecc. può allevare gli animali, ma non può ucciderli quando la caccia è chiusa???
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

STEBI ha scritto:
Forse ha ragione il Berlusca.... c'è troppa gente nei TAR e Tribunali vari ... che fa politica!!!! :D [sportschiri.gif]

Verissimo.
Aggiungo che c'è troppa gente che dovrebbe stare in galera e invece.... fa politica.... [up.gif] [up.gif]
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

lando ha scritto:
STEBI ha scritto:
Forse ha ragione il Berlusca.... c'è troppa gente nei TAR e Tribunali vari ... che fa politica!!!! :D [sportschiri.gif]

Verissimo.
Aggiungo che c'è troppa gente che dovrebbe stare in galera e invece.... fa politica.... [up.gif] [up.gif]

STRAQUOTO.... è tutto un puttanaio.... [Trilly-77-24.gif]
 
G

Gianni

TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRARE CANI CON SPARO
11 lug 08
Le vittime non sono considerabili non selvatici anche se provengono da allevamenti.


11 luglio 2008 - La LAV plaude alla sentenza n°1870/08, emessa il 25 giugno scorso dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, presieduta dal dott. Giuseppe Di Nunzio, che annulla una delibera della Provincia di Verona che consentiva l’abbattimento di fagiani, starne e quaglie durante tutto l’anno, anche al di fuori dell’arco temporale previsto dal calendario venatorio, nelle zone destinate all’addestramento dei cani da caccia.

La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla LAC, assistita dall’avv. Massimo Rizzato del foro di Verona, contro l’atto della Provincia di Verona che disponeva che gli animali selvatici di specie cacciabili si sarebbero potuti utilizzare alla stregua di strumenti per addestrare i cani da caccia anche in periodo di chiusura dell’attività venatoria. A tale scopo veniva previsto nella delibera l’uso di animali d’allevamento debitamente inanellati.

La sentenza del TAR Veneto ha invece cassato le velleità filo-venatorie degli amministratori provinciali di Verona, stabilendo che gli animali selvatici, ancorché provenienti da allevamento, continuano ad appartenere alla fauna selvatica tutelata dalla legge nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, quindi l’abbattimento può avvenire solamente nel periodo di apertura della caccia.

“E’ un pronunciamento molto importante – commenta Massimo Vitturi del settore caccia e fauna selvatica della LAV – che potrà essere utilizzato in altri ricorsi contro casi analoghi molto frequenti in gran parte delle Province italiane. Un pronunciamento che mette un freno alla diffusa propensione degli amministratori pubblici ad assecondare i desideri delle frange più estremiste dei cacciatori, che a parole si definiscono i primi difensori dell’ambiente, ma nei fatti dimostrano di voler solamente soddisfare il loro desiderio di uccidere quanti più animali possibile”.
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

GRATUITAMENTE FANNO I RICORSI E LI VINCONO....E NOI SPERIAMO IN UNA MODIFICA DELLA 157??????? [Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif] [Trilly-77-24.gif] [Trilly-11-11.gif] CI ELIMINANO ,ALTRO CHE BALLE!!!!MA IL DIVIETO RIGUARDA ANCHE LE AZIENDE TURISTICO VENATORIE ??CHI VENDE SELVAGGINA AL BANCO IN MACELLERIA ??CHI PRODUCE SUGHI ECC??MA SOPRATTUTTO ASSOARMIERI ,APS ,AAVV ,CON I RISPETTIVI AVVOCATI SONO IN FERIE??????SO CHE RICORSI E RICORSINI CE NE SARANNO A VOLONTà,MA QUANDO CAZ...INIZIAMO A FARLI NOI ?????.......mi accorsi che erano anni che percorrevo una strada sempre più sconnessa,sempre più faticosa ,per abbeverarmi alla fonte della passione.....finchè un giorno mi passò la sete e la passione ,e mi ritrovai libero senza più dover percorrere tanti km per fruire in silenzio di una passione che oggi scopro essere odiata e osteggiata come un'azione delittuosa...e io che onestamente affronto ogni giorno ,non voglio sentirmi un delinquente.Il giorno che riusciranno ( E CI RIUSCIRANNO) ,A FAR DIVENTARE TUTTI VEGETARIANI,ALLORA SARà IL GIORNO DELLA MIA RIVINCITA nei confronti di una socetà merdosa e di plastica.
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

A proposito ,visto che mi sono incendiato e ho voglia di prendere del cretino : Veneto stop moretta,Veneto "frangia "lac più attiva in assoluto ( in aspromonte la frangia lac non sarebbe neanche più una frangia.. [Trilly-77-24.gif] idem in maremma ),Veneto addestra i cani con le brioches ,non più con i fagiani.....ma chi c'è in Veneto a contrapprsi a questi mangiaerba ??Biancaneve??Le Winx ??Bambi??Questo ricorso non si scontra con la 157 ATTUALE ??
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Hai ragione reggiano a essere ****!!Il brutto è che non siamo difesi da nessuno!Le nostre aavv usano gli avvocati per fare i ricorsi contro altre aavv e basta!Penso anche che se qualcuno si prende la briga di fare ricorso contro quel provvedimento lo vince di sicuro,perchè va contro la legge 157.Ma chi lo fà?Sono una massa di pecoroni!
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Una "piccola" prova di ciò che continuo ostinatamente a scrivere sulla politica venatoria contro i voli pindarici e lo scarsissimo pragmatismo che qui sul forum molti continuano a proferire:
"un conto è la politica vera, le norme, le sentenze, gli orientamenti reali di parlamento-società-magistratura-mass media, ecc. ovvero la realtà sociale che crea e condiziona con le leggi e la comunicazione mediatica i fatti reali..... un conto sono le ns FANTASIE e UTOPIE di realizzazione xchè le ns istanze, anche se fossero ben motivate, più o meno legittime (talvolta lo sono, ma non certo sempre, almeno nel 2008), non verranno mai, ridico mai, recepite in toto x non "offendere" la pubblica opinione, che non la pensa come noi", che è comunque "maggioranza da decenni". La storia venatoria dal 68 in poi, sembra proprio che non ci abbia insegnato nulla, così come continui il ns ancoraggio eterno al passato, scambiando retrogradio con tradizione ..... è lì un altro punto a ns sfavore, da cui non riusciamo ancora ad emanciparci (quei tempi non torneranno, mai più).

E se qualcuno crede veramente, dopo gli entusiasmi inutili e facili x bozze ed iniziative troppo frettolose, che una petizione a livello nazionale serva a qualcosa, illude gli altri e si illude .... salvo servire a scaricare in basso (a noi) le responsabilità di un più che probabile fallimento dell'iniziativa stessa, vista come è fatta, come è posta, come è organizzata e con questo timing. La caccia è tema etico-trasversale-apolitico in sè e ..... non basta che i verdi siano fuori dal parlamento: hanno organzzazioni ben radicate nella società civile e trasversalissime ..... ed attivissime, condizionando norme e sentenze, soprattutto a livello regionale.

Certo la sentenza è scandalosa ....., ma nella speranza di un rigetto da parte di Organo superiore, spero almeno contribuisca finallmente a farci aprire gli occhi .... xchè non è certo la prima sentenza vergognosa anticaccia .... sono decenni che ne esistono di analoghe. Spero che le aavv, Berlato, Confavi, ecc. impugnino la pericolosissima sentenza ..... anche x le potenziali implicazioni future (ripopolamento stanziale).
Ma queste aberranti sentenze vanno e possono essere combattute solo con metodi giuridici, non certo con "ululati alla luna" .... fatti non pugn.ette mentali (e noi invece siamo purtroppo fortissimi solo in queste).
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

Allora in un Paese SERIO.... non l'Italia ovvio.... certa gente che ha SENTENZIATO tutto ciò.... contro una Legge (157/92 n.d.r.) e soprattutto se venisse il tutto rigettato da un Organo superiore come dice Beppe58....

questo/i Giudice/i dovrebbero essere mandati a raccattare i Cocomeri...alle 13.00 del pomeriggio..... forse rifletterebbero di più!!! [censored.gif]

... ma in Italia è piu facile dopo errori grossolani....di certi esponenti di Organi importanti... una bella promozione..... [protesta.gif]
 
Re: TAR BOCCIA VERONA, STOP AD ABBATTIMENTI UCCELLI PER ADDESTRA

se a qualcuno può interessare ecco il testo integrale della sentenza
Ric. n. 1088/2008 Sent. n. 1870/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1088/2008 proposto da LAC – LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
la Provincia di Verona in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Lequaglie e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Croce 312/a;
e nei confronti
dell’E.N.C.I., Ente Nazionale Cinofili Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento ad adiuvandum
del WWF Italia – Associazione Italiana per il World Wide Found For Nature – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dindo, Alessandra Vianello e Gabriele Dalla Santa, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.Marco 4909;
e di Legambiente Volontariato Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Guerrini e Giovanna Mingati, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia, Dorsoduro 2408/i;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della delibera provinciale 28.2.2008 n. 25 con cui la Giunta della Provincia di Verona consente l’abbattimento di fagiani, starne e quaglie nelle zone di addestramento dei cani da caccia durante tutto il periodo dell’anno, anche al di fuori dell’arco temporale previsto dal calendario venatorio.;
Visto il ricorso, notificato il 24.5.2008 e depositato presso la Segreteria il 9.6.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, depositato il 23.6.2008;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del WWF Italia, depositato il 20.6.2008 e di Legambiente Volontariato Veneto, depositato il 24.6.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 25 giugno 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Marco Morgantini - l’avv. Rizzato per la parte ricorrente, l'avv. Lequaglie per la Provincia di Verona, l'avv. Vianello per il W.W.F. e l'avv. Del Martelloni, in sostituzione dell'avv. Mingati, per Legambiente Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
La ricorrente chiede l’annullamento parziale della delibera della giunta provinciale di Verona n° 25 del 28 febbraio 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine all’individuazione ed all’attivazione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia, in applicazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale 2007-2012”.
Si tratta dell’art. e) dell’allegato A e dell’art. d) dell’allegato B.
L’allegato A della sopra richiamata delibera ha ad oggetto gli indirizzi per l’istituzione e l’attivazione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia a carattere permanente sui territori sottoposti a gestione programmata dell’attività venatoria.
L’art. e) di tale allegato stabilisce che l’attività di abbattimento della fauna introdotta è consentita per tutto l’arco dell’anno ad eccezione dei mesi di aprile e di maggio.
L’art. c) dello stesso allegato specifica altresì che l’abbattimento dovrà essere indirizzato esclusivamente nei confronti delle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e debitamente inanellati.
L’allegato B della sopra richiamata delibera ha ad oggetto gli indirizzi per l’individuazione e l’attivazione, all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie, delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia, a carattere temporaneo, con possibilità di abbattimento di selvaggina da allevamento.
L’art. d) di tale allegato stabilisce che l’attività di abbattimento della fauna introdotta nella zona destinata a scopo di addestramento è consentita nell’arco temporale di chiusura dell’attività venatoria ad eccezione dei mesi di aprile e maggio.
L’art. c) dello stesso allegato specifica altresì che l’abbattimento dovrà essere indirizzato esclusivamente nei confronti delle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e debitamente inanellati.
Il ricorso è fondato.
Le specie di cui è reso possibile l’abbattimento fanno comunque parte della fauna selvatica, secondo la definizione di cui all’art. 2 della legge n° 157 del 1992. Infatti fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
La fauna selvatica è definita in relazione allo stato di naturale libertà. Dunque l’eventuale allevamento, addomesticamento o inanellamento di esemplari di specie della fauna selvatica non vale a non considerare più tali esemplari come facenti parte della stessa fauna selvatica.
La legge n° 157 del 1992 e la legge regionale n° 50 del 1993 delimitano periodi in cui si può effettuare la caccia. Tale delimitazione deriva dalla necessità di contemperare le esigenze dei cacciatori con quelle di tutela della fauna selvatica al fine di consentire periodi di ripopolamento.
Prevedere la facoltà di sparo nell’ambito dell’addestramento dei cani da caccia, anche all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie, oltre i limiti temporali del calendario venatorio, porrebbe nel nulla la disciplina legislativa che regolamenta temporalmente la caccia.
Né la legge statale né la legge regionale dettano disposizioni specifiche di deroga, per quanto riguarda il calendario dell’attività venatoria, con riferimento alla facoltà di sparo nell’ambito dell’addestramento dei cani da caccia, anche all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie.
Invece il quarto comma dell’art. 30 della legge regionale n° 50 del 1993 stabilisce che:
- nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere praticati tutto l’anno l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia senza sparo;
- nelle stesse sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio.
Anche tale disposizione conferma l'impossibilità di derogare al calendario venatorio.
Il collegio, in relazione a quanto sopra, ritiene di non poter aderire alla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal patrocinio della provincia di Verona.
Le disposizioni impugnate sono dunque illegittime e devono essere annullate.
Deve essere dichiarato inammissibile l’intervento di Legambiente Volontariato Veneto con sede in Rovigo perchè non ha dimostrato la propria legittimazione.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, dichiara inammissibile l’intervento di Legambiente Volontariato Veneto con sede in Rovigo.
Quindi, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'art. e) dell'allegato A e all'art. d) dell'allegato B.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2008.
Il Presidente L’Estensore

Il Segretario



SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
 
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