Con l'approvazione dell'ordine del giorno alla Legge Stabilita' presentato dall'Onorevole Brambilla, il Parlamento impegna il Governo a ripristinare i fondi (circa 4 milioni di euro) sottratti all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, attingendo dai fondi derivanti dalle tasse dei cacciatori, accantonati sulle tasse addizionali per la licenza di porto d'armi ad uso caccia, finora destinati a finanziare le associazioni venatorie nazionali riconosciute.
"Sapevamo che la signora Michela Brambilla, capace di usare qualunque strumento per raccogliere ancora qualche barlume di visibilita', non avesse la minima idea delle finalita' e delle iniziative sociali, civiche e di pubblica utilita' che portano avanti le associazioni di qualunque natura, soprattutto quelle riconosciute da decenni dalla legge, ma che anche governo e Parlamento mettano in discussione questi presupposti, ci lascia molto amareggiati" commenta una nota di Osvaldo Veneziano, Presidente Arcicaccia.
"Questo atto di indirizzo, qualora venisse seguito da provvedimenti attuativi concreti - sottolinea Veneziano - porterebbe discredito all'intero mondo del volontariato, segnando una netta differenziazione fra associazioni di 'serie a' e di 'serie b'. Non va dimenticato infatti che l'associazionismo, anche quello di carattere venatorio, porta avanti da sempre iniziative concrete e gratuite di pubblica utilita' e solidarieta' sociale che vanno ben oltre i 4 milioni di euro e che vengono destinati capillarmente a tante realta' diverse nel paese, non soltanto per la salvaguardia del patrimonio ambientale nazionale o per la prevenzione di incendi".
Occorre poi ricordare, conclude il presidente Arcicaccia, "che il fondo istituito dalla Legge 157 del 1992 e' alimentato esclusivamente dai cacciatori proprio per specifiche finalita' di carattere venatorio (in sintesi andrebbero cambiata la stessa legge) e che il fondo e' gia' stato ampiamente decurtato e non ancora .
La Camera,
premesso che:
l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è l'unica associazione che in forza del regio
decreto n. 1789 del 29 luglio 1923 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978
(Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1979 n. 62), essendo posta sotto la vigilanza del Governo (decreto del
Presidente della Repubblica 17 febbraio 1990 in Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1990 n. 134),
rappresenta tutti i ciechi, e gli ipovedenti italiani, un universo di circa 1.800.000 persone, e non
soltanto i propri iscritti. Inoltre, l'Unione è l'unica associazione che ha scelto di non limitare il
proprio impegno al ruolo di rappresentanza e tutela, ma di estenderlo all'erogazione diretta di servizi
ai ciechi e agli ipovedenti iscritti e non iscritti all'associazione;
l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è l'unica associazione posta sotto il controllo
della Corte dei Conti che redige annualmente la relazione al Parlamento sulle attività dell'Unione.
Detta Corte così si esprime nei confronti dell'organizzazione: «L'Unione anche nel periodo oggetto
di referto si conferma ... punto di riferimento per i non vedenti anche considerato l'elevato numero
di aderenti al sodalizio, continuando ad operare con convinzione e tenacia, anche in presenza di
difficoltà oggettive»;
la cecità rappresenta una minorazione gravissima i cui condizionamenti si sono accresciuti
con l'avvento della civiltà delle immagini: le più recenti ricerche hanno confermato che l'83 per
cento delle informazioni che arrivano al cervello passano attraverso il canale visivo, essa incide,
quindi, non soltanto sulla mobilità della persona cieca ma su tutti gli aspetti della vita: l'istruzione,
la formazione professionale, il lavoro, l'informazione, la cultura, la prevenzione della cecità, la
riabilitazione, l'accesso ai beni culturali, alle attività sportive ed al tempo libero;
tali condizionamenti richiedono l'erogazione di servizi specialistici che il settore pubblico
non era e non è in grado di assicurare, motivo per il quale il legislatore ha scelto di concedere
all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con diverse leggi nate anche in compensazione di
specifici tributi soppressi il cui gettito aveva analoga destinazione – contributi finalizzati
all'erogazione dei summenzionati servizi che vanno dal settore dell'integrazione scolastica, alla
assistenza personale ai disabili visivi, dal settore della pensionistica alla produzione di
pubblicazioni in Braille e in caratteri ingranditi diffuse gratuitamente, dal settore della formazione a
quello della riabilitazione e della ricerca;
l'articolo 4, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha
previsto a decorrere dal 2012 una decurtazione di ben 2.000.000 di euro del contributo
compensativo annuo concesso all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, fissandolo in euro 65.828, costringendo l'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ad interrompere l'erogazione di molti dei predetti servizi a solo danno
dell'utenza rappresentata dai ciechi, dagli ipovedenti e dalle loro famiglie e a collocare
temporaneamente il proprio personale in cassa integrazione con la prospettiva del licenziamento;
l'articolo 4, comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha
previsto una ulteriore analoga decurtazione di ben 2.000.000 di euro del contributo annuo concesso
all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre
1993, n. 379, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione
(I.Ri.Fo.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.),
fissandolo in euro 291.142, costringendo anche in questo caso entrambi gli enti a sospendere di
fatto la propria attività in favore dei disabili visivi;
in più occasioni, e da ultimo il 19 ottobre us., a margine del vertice dei 27 che si è tenuto a
Bruxelles, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha ricordato che eventuali modifiche alla legge
di stabilità potranno essere valutate solo «a saldi invariati»;
la legge 157/92 all'articolo 24 istituisce un fondo presso il Ministero del tesoro la cui
dotazione è alimentata da una addizionale alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni. Il 95 per cento di tale fondo è ripartito fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripristinare nei loro importo
originario i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di cui all'articolo 1
della legge 23 settembre 1993, n. 379, attingendo, nella misura necessaria, al 95 per cento delle
risorse, anche relative a diverse annualità, del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157
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