"Con decorrenza 05.11.2013 il numero di colpi indicato nella scheda è da leggersi in conformità a quanto stabilito dal d.lgs 121/2013. Pertanto non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10."
Se la tua arma e relativo caricatore, sono stati dichiarati prima di questa data, sei a posto!