Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!
forse di seguito si capisce qualche cosa.....
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Armi lunghe in calibro per pistola - Sono armi da caccia
Il Ministero ha iniziato a tenere un comportamento strano in materia di "segnalazioni" nel sito della Polizia di Stato circa il fatto che un'arma sia o meno da caccia, secondo il nostro diritto (art. 13 L. 157/92).
Ricordo che la definizione di arma da caccia è data dalla legge e che il ministero non ha alcuna competenza a definire un'arma come da caccia o meno.
Le segnalazioni del sito erano in genere corrette, salvo qualche errore dovuto a sviste.
Da qualche tempo l'indicazione che un'arma è da considerare arma comune da caccia è sparita per certe armi e i benpensanti si erano convinti che il ministero si fosse accorto che la questione non era di sua competenza.
Improvvisamente invece la Direzione del Catalogo (totalmente priva di competenze in materia) se ne è uscita a scrivere che la circolare del ministero del 6 maggio 1997, in cui si poneva fine ai dubbi sulla interpretazione della legge venatoria, dubbi che per altro avevano solo coloro che hanno difficoltà a capire una norma, è un atto “amministrativo contra legem”, che numero questure non l'accettano più “perché in palese violazione della legge” e che quindi stanno rivedendo le informazioni sul sito.
Ora io non conosco e non voglio conoscere chi ha scritto queste conturbanti affermazioni, ma sta di fatto:
- che la legge 157/92, che riprende la legge sulla caccia 968/ 1977, è più che chiara nel suo contenuto, specie se si ha riguardo ai lavori preparatori; gli estensori volevano vietare solo le munizioni a percussione anulare ritenendo le armi cal. 22 tipiche armi dei bracconieri in quanto silenziabili, meno rumorose, facilmente costruibili da artigiani; ed infatti i parametri indicati si riferiscono chiaramente alle sole 22 anulari (unica eccezione il 22 Hornet a percusssione centrale che i legislatori ignoravano esistesse!); il limite della misura del bossolo a 40 mm. ha propio la sua ragion d'essere che esso, nel cal. 22, pone la linea di confine tra le 22 anulari e le 22 (o 222 o 223) a percusssione centrale. Si consideri che il legislatore aveva nozioni sommarie di balistica, così che ha "tradotto" il 22 in 5,6 mm.
- che da 30 anni tutti coloro che sanno leggere l'hanno interpretata in modo univoco;
- che in modo univoco l'hanno interpretata la Commissione per le Armi e il ministero;
- che il direttore del catalogo ha il compito di registrare le catalogazioni delle armi e non si deve occupare di problemi che non lo riguardano; specie di quelli giuridici.
- che è molto probabile, fino a prova contraria, che fossero più saggi e competenti le molte generazioni di funzionari che hanno preceduto gli attuali dal 1977 ad oggi (l'opinione consolidata in diritto ha molto più peso delle singole opinioni extravaganti).
- che vi è una consolidata serie di diritti acquisiti (armi da caccia comperate e detenute) che non possono essere lesi dalla fisime del primo venuto, né da nessun altro, salvo il legislatore.
Detto ciò ripeto per chi ancora non lo sapesse:
- fra le armi comuni vi sono le armi comuni che la legge per la caccia consente di usare sul territorio dello Stato e che si definiscono come armi comuni da caccia;
- la legge sulla caccia ha voluto vietare soltanto i calibri a percussione anulare di debole potenza e debole rumorosità e ha stabilito che sono vietate le munizioni di calibro inferiore a 5,56 mm (o .22 decimi di pollice in calibro anglosassone) aventi il bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm. Quindi per i calibri superiori a 5,56 mm non si deve andare a vedere la lunghezza del bossolo perché irrilevante visto che un calibro per arma corta ha tutta la potenza per uccidere un cinghiale e tutta la rumorosità richiesta per non essere usabile dai bracconieri. Per ignoranza del legislatore è rimasto escluso anche un calibro a percussione centrale come il 22 Hornet, abbastanza diffuso in Europa.
L'unico dubbio irrisolto è la qualificazione di un calibro inferiore a 5,56 mm, ma con bossolo superiore a 40 mm. Il problema è abbastanza teorico essendo limitato a pochissimi calibri senza storia (17. Remington, 4,85x49 British), ma logica vorrebbe che un calibro degno di essere impiegato in armi da guerra, sia degno anche di essere considerato per l'impiego in armi da caccia.
Raccomando quindi a tutti di opporsi nel modo più deciso a qualsiasi tentativo di uffici di PS di far passare queste stravaganti tesi, sicuramente illegittime per la legge sulla caccia e per il diritto amministrativo.
AGGIUNTA I
Il sito della PS ha poi precisato che le informazioni diffuse da alcuni funzionari irresponsabili erano erronee ed ha precisato esattamente i termi della questione.
A chi gli chiedeva perché nel catalogo non figurasse più la dicitura "armi da caccia ha risposto (Domanda FAQ 106) quanto segue.
Risposta: Non si tratta di un errore. L’ufficio del Catalogo, avvalendosi del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, ha il solo dovere di stabilire se un’arma può essere definita come comune e, quindi, come tale inserita nell’apposito Catalogo, oppure rientra tra quelle da guerra o tipo guerra, per le quali l’iscrizione viene, ovviamente, rifiutata. Compito del predetto Ufficio è, altresì, quello di attribuire ad un’arma, a seguito di apposita istanza del fabbricante o dell’importatore, laddove il parere espresso dal CONI sia favorevole, la qualifica di “arma sportiva”, ai sensi della legge 25.3.1985, nr. 86. Tale qualifica figura anche al Catalogo. Non compete, invece, al Ministero dell’Interno indicare se un’arma rientra o no tra quelle consentite per l’esercizio dell’attività venatoria, perché esiste un’apposita norma deputata a farlo, l’art. 13 della legge 157/92. Pertanto, un’arma che viene oggi catalogata comune, tale è destinata a rimanere, mentre non è detto che essa sia sempre da caccia, perché il testo della citata norma potrebbe anche subire delle modifiche. Ecco perché l’Ufficio Catalogo non indica, in sede di iscrizione del modello dell’arma al Catalogo Nazionale, se essa rientra tra quelle destinate all’attività venatoria.
Purtroppo nel frattempo bande di Commisari ignoranti ne hanno approfittato per vessare i cittadini e per cagionare loro danni rilevanti.
AGGIUNTA 2
A maggio è stata diffusa questa circolare, che forse tale non è perché pare diretta alla Questura di Trento.
Ufficio per l'amministrazione generale,
circolare n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008.
oggetto: armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di Trento.
" in relazione al quesito posto, con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue. la normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm. Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata".
Firmato, il direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi
Nota
Scrivere che il parere del ministero deriva da un testo di legge "inequivabile", è un falso ideologico; come può essere inquivocabile un testo che da 30 anni TUTTI hanno letto e capito in modo esattamente contrario? E perché chi è così intelligente da aver capito una cosa che era sfuggita a tutti, non la spiega, invece di fare affermazioni apodittiche? Avrà mai sentito dire che gli atti amministrativi vanno motivati? Ha acquisito il prescritto parere obbligatorio della Commissione o è una idea che gli è nata spontanea in una notte insonne?
La verità credo stia nel fatto che il sottofunzionario a cui era venuta la bislacca idea di far dire al catalogo delle armi quali erano le armi da caccia e che aveva preso una facciata interpretativa, pur di fronte alla smentita dello stesso ministero, pur di fronte a chi gli faceva osservare l'assurdità di quanto aveva fatto, non ha inteso demordere ed ha colto l'occasione dell'arrivo di un nuovo funzionario del tutto inesperto del settore per fargli firmare questa oscenità e così riabilitarsi. Sarà o no un caso che quel funzionario bazzicasse proprio per la questura di Trento? Come dicono in TV "ma che caso!" .
Perciò ripeto: manca un qualsiasi atto amministrativo atto a mutare la situazione normativa vigente. Rifiutatevi di aderire a richieste basate su
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Scusate...non mi ha caricato tutta la pagina, ora provvedo.
http://www.earmi.it/diritto/leggi/caccia.htm