Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Ho chiesto al mio armiere, mi ha detto che le 22 sono catalogate come armi sportive pertanto inibite alla caccia; C@220 possibile che non si sappia di sicuro, tutto ciò è a mio parere assurdo!!! Quando si parla delle classiche "cose all'italiana", non ci si sbaglia, troppe cose sono leggiferate da incapaci che non capiscono una beata S&G@.
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Magari fosse, me ne pjo una precisa con ottica e stermino le cornacchie in Sardegna cosi' i miei amici mi pagano un tanto a bestiaccia
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Ho chiesto al mio armiere, mi ha detto che le 22 sono catalogate come armi sportive pertanto inibite alla caccia; C@220 possibile che non si sappia di sicuro, tutto ciò è a mio parere assurdo!!! Quando si parla delle classiche "cose all'italiana", non ci si sbaglia, troppe cose sono leggiferate da incapaci che non capiscono una beata S&G@.

Su armishop addirittura ci stavano armerie che vendevano carabina in 22lr da caccia... purtroppo ci sta solo tanta confusione...
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Ciao a tutti, in quanto possessore di una Beretta Sport cal.22, il discorso m'interessa molto e ho approfondito la questione.Riporto lo stralcio del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 – Recepimento direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e modifiche alla leggi sulle armi (G.U. 10 dicembre 2010 n. 288):"Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra I fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 NONCHE' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, ANCHE SE IL BOSSOLO A VUOTO E' DI ALTEZZA INFERIORE A MILLIMETRI 40".

E queste sono le tabelle C.I.P. http://www.tiropratico.com/CIP/Tabelle CIP/rimfire_dim.pdf

In base a quello che leggo (cal. del proiettile 5,72 mm) E' CONSENTITO ANDARE A CACCIA
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Hai citato proprio tu la legge che contiene la modifica, la n.204 del 26-10-2010 e la novità sta proprio nell'altezza del bossolo!!!
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Già Martino, però è una cosa ingiusta, ingiustificata ed enormemente scema. Secondo me il legislatore che ha "partorito" questa legge, di armi ne capisce ben poco!!!:cry:

Sai che novità......., caro Giovanni se nella burocrazia italiana ce ne fosse 1 in grado di capire le minchiate che scrive nelle norme sulle armi, non saremmo in queste condizioni, purtroppo il retaggio storico dell'amministrazione pubblica sabauda è duro da sradicare, continuano a considerarci sudditi, cioè persone di cui non fidarsi, invece di cittadini.[lol2.gif]
 
Con la nuova normativa del D.L. 204/2010 articolo 6 comma 6 si sottolinea che le carabine da caccia sono quelle che possono camerare "cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40". Quindi si parla di cartucce e non di calibro di arma.
Allego il link al sito L.R.I. dove il Dott. Pierluigi Borgioni della Questura di Roma ed ex Direttore dell'abolito Catalogo nazionale, persona che ha anche collaborato alla stesura del D.L. 204/2010, ha fatto un bell'articolo proprio in merito alle novità del decreto. COSA

Concordo con te l'articolo di legge è chiaro e parla di cartucce non di calibro di arma.
Quindi secondo il mio modesto parere si può usare a caccia...
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

sarebbe ottimo per i nocivi......comunque resta il fatto....che non essendo canna ad'anima liscia.....ma rigata........vige la distanza di tiro dai fabricati ,case,ecc ecc di almeno un a volta e mezza la gittata del proiettile sparato dal fucile!!!!2KM!!!
praticamente in pianura non lo si usa da nessuna parte!!
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Scusami Rodolfo, l'esclamazione "che 00!!!" si riferiva a me per aver citato il suddetto articolo o al divieto in quanto tale???
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Che regolamentazioni fatte da teste di cubo...

questa, anche se da interpretare la condivido!!! l'uso delle over100 é molto più pericoloso di quanto si possa immaginare, se sparate nel posto sbagliato, o al momento sbagliato, e perchè no, anche dalla gente sbagliata, proprio in ottemperanza di quel " momento del **** ", tipico di chi ama mettersi in mostra.
se stiamo poi, qui a valutare la pericolosità, allora sappiate che basta andare in una IBAL e pesca, ben attrezzata, per poter trovare una balestra abbastanza potente, da poter aquistare anche senza PDA, in certi modelli provvisti di ottica, e dalle capacità lesive probabilmente anche superiori a qualunque cal 22.
Come possiamo vedere, non serve certo una cal 22 per diventare pericolosi, anzi, io mi sentirei più sicuro con una carabina cal 22, in mano ad un cacciatore, che non una AC libera vendita, oppure di una di quelle balestre in mano ad uno qualunque.
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Queste vostre animate discussioni fanno capire di quanta confusione ci sia nelle leggi, nella loro interpretazione e soprattutto nel cervello di chi le formula... ma un po' più di chiarezza e semplicità no???? basterebbe scrivere esplicitamente quali calibri siano ammessi per ogni tipo di attività venatoria!!! e si toglierebbe ogni dubbio...
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Hai citato proprio tu la legge che contiene la modifica, la n.204 del 26-10-2010 e la novità sta proprio nell'altezza del bossolo!!!

O mi son perso qualche passaggio, o non ricordo il post... (è un po' che non frequento il forum...) Ma non ricordo di aver parlato della 204, è che poi ne senti tante per cui potrei anche aver fatto un po' di confusione... (anche perchè ti sto parlando con calendario alla mano e riporta ancora quanto scritto sopra.... ovvero bossolo NON inferiore ai 40mm)
 

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Salve a tutti.... ho letto su ARMI MAGAZIN di giugno....2 paginette che in base all'articolo 6 legislativo 26 ottobre 2010 n 204, ha fatto chiarezza x cio che riguarda le armi utilizzabili a caccia,dando una puntuale definizione rispetto a quanto indicato nell'art'13 della legge 157-92!!
larticolo 6 riconosce tutte le 22'''come calibri impiegabili a caccia!!!!!!!!!!!
sapete qualcosa a riguardo????
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

questa, anche se da interpretare la condivido!!! l'uso delle over100 é molto più pericoloso di quanto si possa immaginare, se sparate nel posto sbagliato, o al momento sbagliato, e perchè no, anche dalla gente sbagliata, proprio in ottemperanza di quel " momento del **** ", tipico di chi ama mettersi in mostra.
se stiamo poi, qui a valutare la pericolosità, allora sappiate che basta andare in una IBAL e pesca, ben attrezzata, per poter trovare una balestra abbastanza potente, da poter aquistare anche senza PDA, in certi modelli provvisti di ottica, e dalle capacità lesive probabilmente anche superiori a qualunque cal 22.
Come possiamo vedere, non serve certo una cal 22 per diventare pericolosi, anzi, io mi sentirei più sicuro con una carabina cal 22, in mano ad un cacciatore, che non una AC libera vendita, oppure di una di quelle balestre in mano ad uno qualunque.

Ti do perfettamente ragione, anche se personalmente temo le 22, non tanto per l'arma in se stessa, ma per via dei soliti imbecilli-incoscienti.
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Forse non avete letto bene, leggete meglio la fine dell'articolo 6 comma 6:

6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40.

L'articolo 13 della Legge 11 Febbraio 1992 n°157 invece recitava:
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

E' chiaro che anche il calibro 22 è considerato da caccia, non esiste più una limitazione relativa all'altezza del bossolo come per la Legge precedente, tutto sta poi a vedere se troverà reale applicazione o meno, ad oggi comunque è considerato a tutti gli effetti da caccia, l'articolo su Armi Magazine è piuttosto esaustivo.
 
Salve, novità a riguardo dell'uso del .22 lr a caccia? Ultimamente sono apparse in armerie e in pubblicità varie immagini e descrizioni di carabine in suddetto calibro con la dicitura "consentite per uso caccia". La nuova legge ha modificato la dicitura da calibro dell'arma in quella di calibro della cartuccia quindi secondo la misura CIP del diametro che corrisponde a 5,72 mm http://www.tiropratico.com/CIP/Tabelle CIP/rimfire_dim.pdf quindi superiore ai 5,6 mm è indubbiamente da considerarsi da caccia, anche perchè sostanzialmente la nuova legge è un adeguamento alle leggi europee dove il 22 lr è permesso a caccia e non credo che i bracconieri siano soltanto in Italia considerando che all'estero è liberamente utilizzabile anche il silenziatore e le carabine ad aria compressa e a gas: basta fare una ricerca su internet su YouTube o altri siti e ci sono una miriade di filmati di caccia con tali armi...Saluti.

Ciao ragazzi, leggendo attentamente la nuova legge presumo proprio che il cal 22 si possa utilizzare per la caccia, perchè in effetti il diametro è palesemente superiore a quanto dice la stessa legge...Almeno che "La lingua Italiana non è più lingua Italiana"!!!
Ma vi pongo una domanda, se venisse dichiarato lecito per la caccia come ci si comporterebbe con la detenzione dei proiettili?
Baci a presto
 
Permettetemi di essere contro corrente: spero che la 22 resti vietata per la caccia. Dato il costo modesto delle armi e delle cartucce ce ne sarebbe una notevole diffusione e spesso in mani di incoscienti. La pallottola 22 sparata con carabina ha una gittata che si avvicina a 1200 m, il tiro utile è sui 150 m, ora considerando l'affollamento delle zone di caccia non ritenete pericoloso tale calibro? Non è come un 30.06 o un 308 o simili usati per caccie ad ungulati, che pur avendo gittata e tiro utile notevolmente superiori, non vengono certo usate per sparare a una cornacchia o ad un coniglio, cosa che invece accadrebbe con la 22.

Ecco uno dei tanti esempi che ho risontrato nei vari forum da parte dei detrattori dell'utilizzo della cal. 22 per uso venatorio.
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Non cambia molto. La gittata max della palla slug cal.12 e' comunque di circa 1 Km. Se poi si tratta di cartucce magnum anche di piu'.....
Rispetto ad una .22 lr la gittata e' di qualche centinaio di metri in meno, una carabina di calibro piu' grande, adatta per la caccia al cinghiale ha ancora piu' gittata ma la palla slug rimbalza molto piu' facilmente. Percio' sono tutte pericolose ed e' solo questione di chi le usa e come le usa.....
discorso più che sensato....
non voglio far polemica ma tollero poco il puritanesimo gratuito ( non mi riferisco a qualcuno in particolare ), se uno è scemo, è scemo sempre...bèh, credo che sia più pericoloso con la macchina tutti i giorni che con un fucile ogni tanto....quindi tante paranoie non me le farei....anche se di scemi ce ne sono in abbondanza....
il problema non è limitare le armi e cal ma limitare le licenze come le patenti a gli scemi !!!
anche un sasso è mortale....ricordate anni fa dai cavalcavia che succedeva ? che ne dite, vogliamo vietare i sassi dal mondo o limitare la libertà degli scemi che ne fanno uso improprio ?
il limite delle cose non deve essere in base all'uso improprio che se ne può fare ma solo se la cosa è oggettivamente inadeguata allo scopo.....ma siamo in italia e qui le regole lo sappiamo come sono e come vengono decise........
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

Salve, novità a riguardo dell'uso del .22 lr a caccia? Ultimamente sono apparse in armerie e in pubblicità varie immagini e descrizioni di carabine in suddetto calibro con la dicitura "consentite per uso caccia". La nuova legge ha modificato la dicitura da calibro dell'arma in quella di calibro della cartuccia quindi secondo la misura CIP del diametro che corrisponde a 5,72 mm http://www.tiropratico.com/CIP/Tabelle CIP/rimfire_dim.pdf quindi superiore ai 5,6 mm è indubbiamente da considerarsi da caccia, anche perchè sostanzialmente la nuova legge è un adeguamento alle leggi europee dove il 22 lr è permesso a caccia e non credo che i bracconieri siano soltanto in Italia considerando che all'estero è liberamente utilizzabile anche il silenziatore e le carabine ad aria compressa e a gas: basta fare una ricerca su internet su YouTube o altri siti e ci sono una miriade di filmati di caccia con tali armi...Saluti.
 
Re: tutte le 22 sono da caccia!!!!!!!!!!!

forse di seguito si capisce qualche cosa.....



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Armi lunghe in calibro per pistola - Sono armi da caccia

Il Ministero ha iniziato a tenere un comportamento strano in materia di "segnalazioni" nel sito della Polizia di Stato circa il fatto che un'arma sia o meno da caccia, secondo il nostro diritto (art. 13 L. 157/92).
Ricordo che la definizione di arma da caccia è data dalla legge e che il ministero non ha alcuna competenza a definire un'arma come da caccia o meno.
Le segnalazioni del sito erano in genere corrette, salvo qualche errore dovuto a sviste.
Da qualche tempo l'indicazione che un'arma è da considerare arma comune da caccia è sparita per certe armi e i benpensanti si erano convinti che il ministero si fosse accorto che la questione non era di sua competenza.
Improvvisamente invece la Direzione del Catalogo (totalmente priva di competenze in materia) se ne è uscita a scrivere che la circolare del ministero del 6 maggio 1997, in cui si poneva fine ai dubbi sulla interpretazione della legge venatoria, dubbi che per altro avevano solo coloro che hanno difficoltà a capire una norma, è un atto “amministrativo contra legem”, che numero questure non l'accettano più “perché in palese violazione della legge” e che quindi stanno rivedendo le informazioni sul sito.
Ora io non conosco e non voglio conoscere chi ha scritto queste conturbanti affermazioni, ma sta di fatto:
- che la legge 157/92, che riprende la legge sulla caccia 968/ 1977, è più che chiara nel suo contenuto, specie se si ha riguardo ai lavori preparatori; gli estensori volevano vietare solo le munizioni a percussione anulare ritenendo le armi cal. 22 tipiche armi dei bracconieri in quanto silenziabili, meno rumorose, facilmente costruibili da artigiani; ed infatti i parametri indicati si riferiscono chiaramente alle sole 22 anulari (unica eccezione il 22 Hornet a percusssione centrale che i legislatori ignoravano esistesse!); il limite della misura del bossolo a 40 mm. ha propio la sua ragion d'essere che esso, nel cal. 22, pone la linea di confine tra le 22 anulari e le 22 (o 222 o 223) a percusssione centrale. Si consideri che il legislatore aveva nozioni sommarie di balistica, così che ha "tradotto" il 22 in 5,6 mm.
- che da 30 anni tutti coloro che sanno leggere l'hanno interpretata in modo univoco;
- che in modo univoco l'hanno interpretata la Commissione per le Armi e il ministero;
- che il direttore del catalogo ha il compito di registrare le catalogazioni delle armi e non si deve occupare di problemi che non lo riguardano; specie di quelli giuridici.
- che è molto probabile, fino a prova contraria, che fossero più saggi e competenti le molte generazioni di funzionari che hanno preceduto gli attuali dal 1977 ad oggi (l'opinione consolidata in diritto ha molto più peso delle singole opinioni extravaganti).
- che vi è una consolidata serie di diritti acquisiti (armi da caccia comperate e detenute) che non possono essere lesi dalla fisime del primo venuto, né da nessun altro, salvo il legislatore.
Detto ciò ripeto per chi ancora non lo sapesse:
- fra le armi comuni vi sono le armi comuni che la legge per la caccia consente di usare sul territorio dello Stato e che si definiscono come armi comuni da caccia;
- la legge sulla caccia ha voluto vietare soltanto i calibri a percussione anulare di debole potenza e debole rumorosità e ha stabilito che sono vietate le munizioni di calibro inferiore a 5,56 mm (o .22 decimi di pollice in calibro anglosassone) aventi il bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm. Quindi per i calibri superiori a 5,56 mm non si deve andare a vedere la lunghezza del bossolo perché irrilevante visto che un calibro per arma corta ha tutta la potenza per uccidere un cinghiale e tutta la rumorosità richiesta per non essere usabile dai bracconieri. Per ignoranza del legislatore è rimasto escluso anche un calibro a percussione centrale come il 22 Hornet, abbastanza diffuso in Europa.
L'unico dubbio irrisolto è la qualificazione di un calibro inferiore a 5,56 mm, ma con bossolo superiore a 40 mm. Il problema è abbastanza teorico essendo limitato a pochissimi calibri senza storia (17. Remington, 4,85x49 British), ma logica vorrebbe che un calibro degno di essere impiegato in armi da guerra, sia degno anche di essere considerato per l'impiego in armi da caccia.
Raccomando quindi a tutti di opporsi nel modo più deciso a qualsiasi tentativo di uffici di PS di far passare queste stravaganti tesi, sicuramente illegittime per la legge sulla caccia e per il diritto amministrativo.
AGGIUNTA I
Il sito della PS ha poi precisato che le informazioni diffuse da alcuni funzionari irresponsabili erano erronee ed ha precisato esattamente i termi della questione.
A chi gli chiedeva perché nel catalogo non figurasse più la dicitura "armi da caccia ha risposto (Domanda FAQ 106) quanto segue.
Risposta: Non si tratta di un errore. L’ufficio del Catalogo, avvalendosi del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, ha il solo dovere di stabilire se un’arma può essere definita come comune e, quindi, come tale inserita nell’apposito Catalogo, oppure rientra tra quelle da guerra o tipo guerra, per le quali l’iscrizione viene, ovviamente, rifiutata. Compito del predetto Ufficio è, altresì, quello di attribuire ad un’arma, a seguito di apposita istanza del fabbricante o dell’importatore, laddove il parere espresso dal CONI sia favorevole, la qualifica di “arma sportiva”, ai sensi della legge 25.3.1985, nr. 86. Tale qualifica figura anche al Catalogo. Non compete, invece, al Ministero dell’Interno indicare se un’arma rientra o no tra quelle consentite per l’esercizio dell’attività venatoria, perché esiste un’apposita norma deputata a farlo, l’art. 13 della legge 157/92. Pertanto, un’arma che viene oggi catalogata comune, tale è destinata a rimanere, mentre non è detto che essa sia sempre da caccia, perché il testo della citata norma potrebbe anche subire delle modifiche. Ecco perché l’Ufficio Catalogo non indica, in sede di iscrizione del modello dell’arma al Catalogo Nazionale, se essa rientra tra quelle destinate all’attività venatoria.
Purtroppo nel frattempo bande di Commisari ignoranti ne hanno approfittato per vessare i cittadini e per cagionare loro danni rilevanti.
AGGIUNTA 2
A maggio è stata diffusa questa circolare, che forse tale non è perché pare diretta alla Questura di Trento.
Ufficio per l'amministrazione generale,
circolare n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008.
oggetto: armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di Trento.
" in relazione al quesito posto, con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue. la normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm. Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata".
Firmato, il direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi

Nota
Scrivere che il parere del ministero deriva da un testo di legge "inequivabile", è un falso ideologico; come può essere inquivocabile un testo che da 30 anni TUTTI hanno letto e capito in modo esattamente contrario? E perché chi è così intelligente da aver capito una cosa che era sfuggita a tutti, non la spiega, invece di fare affermazioni apodittiche? Avrà mai sentito dire che gli atti amministrativi vanno motivati? Ha acquisito il prescritto parere obbligatorio della Commissione o è una idea che gli è nata spontanea in una notte insonne?
La verità credo stia nel fatto che il sottofunzionario a cui era venuta la bislacca idea di far dire al catalogo delle armi quali erano le armi da caccia e che aveva preso una facciata interpretativa, pur di fronte alla smentita dello stesso ministero, pur di fronte a chi gli faceva osservare l'assurdità di quanto aveva fatto, non ha inteso demordere ed ha colto l'occasione dell'arrivo di un nuovo funzionario del tutto inesperto del settore per fargli firmare questa oscenità e così riabilitarsi. Sarà o no un caso che quel funzionario bazzicasse proprio per la questura di Trento? Come dicono in TV "ma che caso!"
.
Perciò ripeto: manca un qualsiasi atto amministrativo atto a mutare la situazione normativa vigente. Rifiutatevi di aderire a richieste basate su



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Scusate...non mi ha caricato tutta la pagina, ora provvedo.

http://www.earmi.it/diritto/leggi/caccia.htm
 
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