Limiti numerici alla detenzione di armi
Attualmente, per fini diversi dalla fabbricazione, esportazione, commercio, industria e vendita, le armi possono essere detenute con semplice denuncia, nei seguenti limiti (art. 10 legge 110/75) (1):
• 3 armi comuni da sparo;
• 6 armi per uso sportivo;
• numero illimitato di armi da caccia.
Per detenere un numero maggiore di armi occorre la licenza di collezione. Nel numero non rientrano le armi antiche, artistiche o rare.
Le armi da caccia sono individuate dall’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come definite dall'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
Esse sono, tra i fucili ad anima rigata,
a) le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40,
b) i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40.
Le armi per uso sportivo sono quelle indicate nell’apposito elenco allegato al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Ai fini del limite massimo, ha rilievo il numero complessivo di armi detenute da una stessa persona, siano o meno nello stesso luogo.
Il limite non sussiste quando la detenzione avviene per fabbricazione, importazione, esportazione o raccolta per ragioni di commercio o di industria.