1722840028814.png
Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 836 in data 22 luglio 2024

CALENDARIO VENATORIO 2024/2025

INDICE

ART. 1 Tesserino regionale - Carnet de Chasse.

ART. 2 Verifica dei capi abbattuti.

ART. 3 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.

ART. 4 Prelievo concesso ai carnets.

ART. 5 Giornate ed orari di caccia.

ART. 6 Modalità di prelievo.

ART. 7 Utilizzo munizioni non tossiche.

ART. 8 Strade interpoderali.

ART. 9 Divieti.

ART. 10 Aziende faunistico-venatorie.

ART. 11 Zone di bramito.

ART. 12 Unità di prelievo della specie camoscio

ART. 13 Unità di prelievo della specie capriolo.

ART. 14 Unità di prelievo della specie cervo.

ART. 15 Unità di prelievo della specie cinghiale – caccia programmata con metodi selettivi.

ART. 16 Distretti di prelievo gallo forcello.

ART. 17 Distretti di prelievo pernice bianca.

ART. 18 Distretti di prelievo coturnice.

ART. 17 Norme finali.

Allegato: Modalità di prelievo

OGNI CACCIATORE È OBBLIGATO A SEGNALARE ALLA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO IL RINVENIMENTO DI CINGHIALI MORTI, O PARTE

DI ESSI, NON DERIVANTI DALLA PROPRIA ATTIVITÀ VENATORIA, AL FINE DEL CONTROLLO DIAGNOSTICO PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA

E PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA. TUTTI I CINGHIALI ABBATTUTI DEVONO ESSERE GEOREFERENZIATI.





ART. 1

(Tesserino regionale - Carnet de Chasse)​

L’esercizio della caccia in Valle d’Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

Per la stagione venatoria 2024-2025 sono previsti i seguenti tesserini venatori-carnets de chasse:

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI;

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI;

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI;

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE;

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE;

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA,

CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA E GAZZA.

L’attività di addestramento cani è consentita a partire dal 15/08/2024. Salvo che per la caccia in braccata al cinghiale, sui carnets devono essere registrati tutti i capi di

selvaggina subito dopo la verifica dell’avvenuto abbattimento e prima d’incarnierare il selvatico da parte di colui che ha effettuato l’abbattimento stesso.

Ad ogni esemplare abbattuto di camoscio, capriolo, cervo, lepre europea, lepre variabile, gallo forcello e coturnice dovrà essere inoltre posta al garretto o all’ala, in
modo inamovibile, la relativa fascetta attestante la liceità del prelievo subito dopo la verifica dell’avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto, anche per lo svolgimento delle braccate.

I carnets e le fascette non usufruite devono essere restituiti al Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre la seconda domenica del mese di luglio.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura “PRIMA STAGIONE DI CACCIA”.

ART. 2

(Verifica dei capi abbattuti)​

Tutti i capi abbattuti di camoscio, capriolo, cervo, cinghiale (con metodi selettivi – primo periodo e in vagante), lepre europea, lepre variabile, gallo forcello e coturnice devono essere conferiti dall’autore dell’abbattimento o da soggetto munito di apposita delega e di carnet de chasse dell’autore dell’abbattimento presso i Centri di Controllo della fauna per l’effettuazione delle misurazioni biometriche, di norma il giorno dell’abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di Controllo dopo l’abbattimento.

Per la verifica dei cinghiali abbattuti nel secondo periodo di caccia con metodi selettivi il cacciatore deve contattare telefonicamente la Stazione forestale nel cui territorio di competenza è avvenuto l’abbattimento per concordare modalità e tempistiche del controllo dei capi abbattuti che deve avvenire lo stesso giorno dell’abbattimento o comunque il prima possibile. Parimenti deve essere conferito, presso i Centri di controllo, qualunque esemplare di fauna abbattuta durante l’attività
venatoria appartenente ad ogni altra specie cacciabile che si intende detenere come trofeo o preparazione tassidermica.

Gli ungulati devono essere conferiti eviscerati. I capi di lagomorfi e galliformi alpini possono essere conferiti eviscerati accompagnati dalle loro interiora oppure non eviscerati. La localizzazione dei Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli animali abbattuti,

verranno rese note, prima dell’inizio della stagione venatoria, con comunicazione della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica. In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

TESTO COMPLETO DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONE VALLE D'AOSTA IN ALLEGATO