SENTENZA.
Cass. Sez. III n. 7933 del 20 febbraio 2017 (Ud 19 mag 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Gentili Imputato: S.
La violazione delle disposizioni contenute nelle diverse previsioni normative indicate nell'art. 30 della legge n. 157 del 1992, dà luogo a distinti reati, eventualmente affasciati dal vincolo della continuazione fra loro, in quanto distinte sono le rationes che sottostanno alle singole previsioni incriminatrici ivi elencate.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo ha condannato S. L. alla pena di giustizia avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 30, lettere e) ed h), della legge n. 157 del 1992, per avere egli esercitato la caccia con una rete verticale a tramaglio avente un'altezza tale da catturare anche piccoli uccelli.
Avvero detta sentenza ha formulato ricorso per cassazione il S. deducendo il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale bergamasco, avendolo ritenuto responsabile per la violazione, in continuazione fra loro, sia della previsione di cui alla lettera e) che di quella di cui alla lettera h) dell'art. 30 della legge n. 157 del 1992, laddove la caccia attraverso la rete a tramaglio integra esclusivamente gli estremi della violazione della seconda fra le disposizioni in ipotesi contravvenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è, pertanto, inammissibile.
Come, infatti, questa Corte ha in più occasioni affermato la violazione delle disposizioni contenute nelle diverse previsioni normative indicate nell'art. 30 della legge n. 157 del 1992, dà luogo a distinti reati, eventualmente affasciati dal vincolo della continuazione fra loro, in quanto distinte sono le rationes che sottostanno alle singole previsioni incriminatrici ivi elencate (in tal senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 dicembre 2014, n. 52491; idem Sezione III penale, 24 novembre 1997, n. 10644).
Nel caso di specie è stato contestata al S. sia la violazione della lettera e) del citato art. 30 della legge n. 157 del 1992, consistente nell'esercizio della uccellagione (cioè della caccia ai volatili attraverso l'uso delle reti fra le quali vi è anche quella cosiddetta a tramaglio), che la violazione della successiva lettera h) della medesima norma di legge, per avere, nell'esercizio della caccia abbattuto due uccelli appartenenti a specie protette.
Si tratta, come è evidente/di violazione di disposizioni fra loro eterogenee, in quanto la prima integra gli estremi del reato di pericolo, volto a preservare la fauna selvatica dal depauperamento di essa che può verificarsi attraverso lo strumento utilizzato, del tutto aselettivo e comportante in via potenziale un'indiscriminata cattura di volatili quale che ne possa essere il tipo, la dimensione e la condizione, tanto più ove se ne considerino, quanto al caso di specie, le dimensioni e la altezza quali descritte nel capo di imputazione, mentre il secondo è un reato di danno, costituito dall'avvenuto abbattimento anche di singoli animali appartenenti a specie protette attraverso l'uso di strumenti di cattura o comunque di caccia non consentiti.
Siffatte differenze di struttura consentono la concorrenza delle diverse ipotesi contravvenzionali, potendo ricorrere, in una stessa condotta, la autonoma violazione dei due distinti precetti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente in tale misura determinata, di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016
Fonte:lexambiente.com
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