Vediamo, sia pur in rapida sintesi, questo utile parere del Consiglio di Stato (il n.2152/2014) a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto contro il silenzio rigetto formatosi su ricorso gerarchico al Prefetto per l’annullamento del decreto con il quale il Questore ha negato al ricorrente il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Si tratta di un diniego disposto per carenza dei requisiti soggettivi del richiedente.
L’interessato, riabilitato per buona condotta, in precedenza è stato condannato per i reati di tentata violenza carnale, violazione di domicilio e percosse continuate, ratto a fine di libidine, atti osceni e rapina in conseguenza di fatti commessi nel 1990, porto abusivo d’arma per fatti risalenti al 1996; infine, per calunnia nel 2004. Di recente l’interessato è stato nuovamente segnalato all’Autorità giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.
Egli riferisce di essere titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia da oltre 35 anni e afferma che i precedenti penali relativi a fatti risalenti ad oltre vent’anni non possono ritenersi indici di inaffidabilità, tanto più che la stessa Amministrazione non li ha mai ritenuti ostativi al rilascio o al rinnovo del titolo di polizia.
Aggiunge che, in seguito a querela per minaccia presentata dalla consorte da cui egli si stava separando, il Prefetto ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni in suo possesso, provvedimento cui ha fatto seguito la revoca del porto di fucile decisa dal Questore.
Essendo intervenuta l’archiviazione del procedimento penale disposta dal giudice delle indagini preliminari, anche perché la querela era stata rimessa il giorno successivo alla presentazione, il Prefetto ha revocato il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Diversamente dal Prefetto, il Questore ha respinto la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile.
il C.d.S. dice che il ricorrente ha ragione….
Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di contraddittorietà tra distinti provvedimenti del Prefetto, serventi il medesimo interesse pubblico.
Infatti, in presenza degli stessi presupposti, il ricorrente è stato ritenuto affidabile quanto alla capacità di non abusare delle armi, tant’è che è stato legittimato a rientrare in possesso delle proprie armi.
Detta valutazione è stata poco dopo contraddetta dal silenzio rigetto sul ricorso gerarchico del provvedimento del Questore avverso il diniego d rilascio del porto d’armi,per la ritenuta inaffidabilità del richiedente.
Pur convenendo sull’ampio potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione nel valutare i requisiti soggettivi del ricorrente, non si può non rilevare l’incoerenza sotto il profilo della ragionevolezza delle determinazioni assunte dal medesimo ufficio.
Quanto, poi, al provvedimento del Questore, viene in evidenza il vizio della motivazione sotto il profilo della contraddittorietà con i precedenti titoli abilitativi al porto d’armi di fucile rilasciati all’interessato, relativamente ai quali i precedenti penali non sono stati presi in considerazione.
Fonte:pandolfistudiolegale.it
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