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PRINCIPALI SENTENZE IN MERITO
SEZ. 1 SENTENZA. 07154 DEL 20/01/00
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.
SEZ. 1 SENT. 01868 DEL 18/02/2000
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, econdo il criterio dello"id quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).
SEZ. I, SENTENZA N. 15541 del 01/04/2004
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).
SEZ. 1, SENTENZA n. 12295 del 15/03/2004
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma incriminatrice né l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, ne' l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento.
SEZ I, SENTENZA n. 31555 del 12/5/2004
Il reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato «le cautele» che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma i dello stesso articolo «sia giunta o meno» a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Né per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione de qua sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge, che prescrive che «la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza». Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso «scopo» (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'articolo 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i «possessori» delle armi, diretto a impedire che «chiunque» possa impossessarsene; la disposizione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di «cautele necessarie», ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 110/1975 non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di «cautele» specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di «chiunque», ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dalla legge, ossia nel comma 1 dello stesso articolo 20-bis.
SEZ. 1 SENT. 04792 DEL 22/05/97
L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola custodita in un armadietto chiuso a chiave, ed il figlio dell'imputato era riuscito ad impossessarsi dell'arma svellendo la parete posteriore dell'armadietto medesimo. Il pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 20 della legge n.110/75; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza per insussistenza del fatto, enunciando il principio di cui in massima).