axel69

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[h=2]Riduzione e reintegro quantitativo munizioni e polveri detenute[/h]Il reintegro non deve essere dichiarato

  • 23.10.2016

[h=3]Circolare - 557/PAS.10611-10171[/h]Roma, 7 agosto 2006
OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.
Chi detiene munizioni regolarmente denunciate non deve fare alcuna variazione qualora il numero delle stesse sia inferiore a quello dichiarato. L'uso delle munizioni non è soggetto a denuncia cosi come non lo è l'acquisto salvo con questo non si superi il numero di munizioni dichiarate.
In questo caso si deve provvedere a farne comunicazione alle Autorità entro 72 ore dall'acquisto o ricaricamento.
Se le munizioni acquistate vengono usate prima delle 72 ore utili alla denuncia, decade ogni obbligo in tal senso e nulla si deve fare.

[h=3]Reintegro ...[/h] Si parla di reintegro quando si possiede qualcosa come munizioni, polveri, ecc. cioè materiale di consumo e una volta utilizzato lo si sostituisce con altro materiale identico nella stessa quantità o meno. L'esempio classico è l'uso delle munizioni regolarmente denunciate, questo è chiaramente materiale d'uso, infatti pur avendo una sola arma e sempre quella si avranno migliaia di munizioni acquistate negli anni ma una sola denuncia, quella delle 50...100..200 munizioni detenute. Negli anni infatti senza modificare la quantità di cartucce detenute se ne saranno sparate migliaia. Come accade questo è abbastanza intuibile, ogni qualvolta si sparano delle cartucce poi si tende sempre a riacquistarle se si vuole sparare ancora la prossima volta e ciò vale anche per chi ricarica, egli ricaricherà le munizioni per il suo sport ogni qualvolta deciderà di utilizzarle senza che per questo debba ogni volta denunciare l'uso e il ricaricamento, egli sa che ciò che importa è la quantità massima di cartucce presenti nella sua abitazione, quantità che non deve superare quella denunciata alle autorità.
Facciamo tre chiari esempi:
un tiratore ha denunciato il possesso di 100 cartucce,
un giorno ne spara 100 e poi ne riacquista 50. Non deve modificare la sua denuncia e non deve denunciare le munizioni sparate o acquistate
un giorno ne spara 100 e poi ne riacquista 100. Anche qui non deve fare nulla dato che nulla è cambiato
un giorno ne spara 100 e poi ne riacquista 200. In questo caso deve provvedere entro le canoniche 72 ore dall'acquisto a denunciare le 100 cartucce acquistate oltre le 100 già denunciate.

Naturalmente ciò vale anche per altri materiali d'uso, come la polvere da sparo per la quale se la quantità non varia in aumento rispetto al denunciato, l'uso non va dichiarato e nemmeno il reintegro.
Ricordiamo che a provvedere alla denuncia dell'acquisto delle munizioni e delle polveri provvede l'armiere stesso che scrive o vostri dati sul registro di acquisto dell'armeria.
Rimane un dubbio, nel caso di reintegro di caricatori per armi fuori uso come ci si dovrà comportare ? E' anche questo un reintegro ?
 
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