l'uccellagione , secondo conformi sentenza della Cassazione penale, è la cattura non selettiva di specie aviaria, ( cioè quello che si prende si prende: tordi , uccelletti, colombacci,...) con pericolo serio ( a motivo del prelievo di massa) di estinzione o serio depauperamento della selvaggina locale.
Quindi la cattura temporanea di pochi tordi con le reti di non vasta estensione non sarà mai uccelalgione, bensi esercizio con mezzi vietati.
Ti riporto due sentenze abbastanza datate ma sui cui si sono modellate tutte le successive, anche le più recenti.
Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata - con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica - e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli).
Cassazione penale , sez. III, 02 giugno 1999, n. 9607
La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie.
Cassazione penale , sez. III, 20 febbraio 1997, n. 2423