SIGNIFICATO DI UCCELLAGIONE

Il fatto e' che non puoi dimostrare la provenienza: a caccia sono consentiti richiami di cattura che prendono i roccoli gestiti dalla provincia e gli applicano una fascetta e quelli di allevamento dove si applica un'anello Foi o Fimov inamovibile entro il 3 giorno dalla nascita del pullus.
Ad un'uccello ferito e poi guarito non potresti applicargli niente...
ciao :wink:
 
Concordo con Stefano..se non ricordo male però esiste almeno una Regione (forse la Toscana?) che permette o permetteva, naturalmente dopo apposita inanellatura con anello provinciale, la detenzione di uccelli feriti.
Ciao
 
Infatti caro Fiore non ero sicuro che fosse proprio la Toscana....comunque mi ricordo che tempo fà in fotoperiodo un utente scrisse che la propria Provincia permetteva, dopo regolare inanellamento e denuncia, la detenzione dell'uccello ferito. Purtroppo non mi ricordo più di dove fosse.
Ciao
 
l'uccellagione , secondo conformi sentenza della Cassazione penale, è la cattura non selettiva di specie aviaria, ( cioè quello che si prende si prende: tordi , uccelletti, colombacci,...) con pericolo serio ( a motivo del prelievo di massa) di estinzione o serio depauperamento della selvaggina locale.
Quindi la cattura temporanea di pochi tordi con le reti di non vasta estensione non sarà mai uccelalgione, bensi esercizio con mezzi vietati.
Ti riporto due sentenze abbastanza datate ma sui cui si sono modellate tutte le successive, anche le più recenti.


Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata - con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica - e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli).

Cassazione penale , sez. III, 02 giugno 1999, n. 9607

La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie.

Cassazione penale , sez. III, 20 febbraio 1997, n. 2423
 
ecco quà:

Articolo 21

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
 
CAPISCO BENE LE VOSTRE SPIEGAZIONI PERCHE' LA LEGGE DICE E' CONSENTITO CACCIARE CON RICHIAMI VIVI PURCHE' ANELLATI CON ANELLO INAMOVIBBILE ECC. ECC. MA IO VOGLIO ALLEVARLO NON CACCIARE.
 
la legge 157 non e' solo sulla caccia e quindi la detenzione e' la stessa cosa.Esempio un non cacciatore che trova un merlotto caduto dal nido lo alleva e se lo tiene in casa sprovisto di anello e passibile di sanzione come un comune cacciatore in quanto la legge 157 tutela la fauna come patrimonio dello stato feriti e abbandona ti compresi 8)
 
G

Guest

CARI COLLEGHI VI PONGO QUESTA DOMANDA SPERANDO DELLE VOSTRE RISPOSTE, LA LEGGE 157/92 NON RICORDO L'ARTICOLO DICE NON E' CONSENTITO L' UCCELLAGIONE HO RICERCATO IL SIGNIFICATO E DICE CATTURA DI UCCELLI MEDIANTE RETI. ORA DICO SE IO FERISCO UN UCCELLO A CACCIA, UN TORDO UN GERMANOUNA QUALSIASI SPECIE CACCIABBILE NON PROTETTA E RIUSCENDO A GUARIRE L' ANIMALE, POSSO ALLEVARLA?
GRAZIE DELLE VOSTRE RISPOSTE.
 
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