Inibitoria a tutela della proprietà privata nei confronti di chi dà da mangiare ai gatti e randagi, nonostante l’attività di chi ama gli animali sia apprezzabile oltre che non vietata dal regolamento di condominio: il cibo nelle ciotole costringe l’altro proprietario a chiudere le finestre. Stufi del vicino che dà sempre da mangiare ai gatti randagi, attirandoli nel vicinato, e lasciando sparpagliati rimasugli di cibi, piatti di plastica e lische di pesce proprio davanti al vostro portone? Questo comportamento, secondo la Corte di Appello di Roma, è illegittimo e può essere impedito con una inibitoria a tutela della vostra proprietà privata. L’attività dell’amante degli animali, per quanto fatta col cuore e, quindi – così dice la Corte – “apprezzabile”, costituisce comunque una molestia. I giudici capitolini hanno accolto l’azione a tutela del possesso intentata da un vicino, intollerante alle ciotole di cibo lasciate da un “gattaro” in prossimità del proprio garage, che lo costringevano a chiudere le finestre per evitare che i felini gli entrassero in casa. Seppure un caritatevole e piccolo pasto riservato ai gattini nella parte comune del condominio non è, di per sé, un illecito, specie se non lo vieta il regolamento di condominio, tuttavia, quando la presenza dei randagi limita gli altri condomini nel loro possesso sugli immobili – ad esempio quando il vicino è costretto ad assumere contromisure contro i felini vagabondi nel fabbricato – si configura una molestia. Senza contare gli escrementi lasciati sulle auto in sosta. Il “gattaro” resterà pur sempre libero di lasciare le ciotole ai gatti, ma dovrà farlo lontano dal condominio, o meglio non più vicino alla casa e al garage del vicino.
fonte:laleggepertutti