LA RICARICA PRIVATA di munizioni per tiro e caccia

axel69

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CARICARE O RICARICARE ?



L'attività di ricarica ormai è alla portata di tutti gli sportivi del tiro motivata da vari fattori primo tra i quali i costi delle munizioni nuove ma anche la facilità con cui oggi si possono reperire tutti i materiali utili per questa arte ormai antica. Ciò che resta sempre piùdifficile è far "digerire" questa passione alle amministrazioni dello Stato che non vedono di buon occhio l'impratichirsi del singolo cittadino di un arte ancora ritenuta relegata al solo aspetto militare.

Quali Leggi regolano questa "arte" e come comportarsi; il Ministero dell'Interno ha già espresso la propria posizione in merito con la circolare 559/C.16105.XV.H.Mass(39), molto chiara, che ogni Questura dovrebbe adottare, ma il congiuntivo in tutto questo va sempre espresso in maniera ferma. Esaminiamo attentamente quanto il Ministero scrive:
"Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi." frase di semplice interpretazione che non da adito a fuorvianti interpretazioni da parte di Dirigenti molto solerti nel limitare l'uso di armi e munizioni. Il caricamento di munizioni da parte di privati non è disciplinato da alcuna norma o articolo di Legge e quindi è liberamente consentito dato che fino a che qualche solerte Dirigente pubblico non si impone arbitrariamente, la dove la Legge non vieta, la cosa è permessa. Sfortunatamente alcuni Dirigenti pubblici credono che, la dove la Legge non vieta, questa lasci spazio alla loro immaginazione e consenta loro di vietare a piacere. Questa non è una fantasia, ma l'estratto di una dichiarazione di un Dirigente di una Questura Italiana.

Considerato quindi che nessuna norma vieta o limita l'attività in oggetto, (salvo solerti Questori), vediamo a quali norme, chi ricarica in casa, deve attenersi per essere assolutamente in regola; la circolare riporta in seguito: " Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 T.U.L.P.S.)" quindi andiamo a vedere questo articolo 55 del famigerato TULPS:

Art. 55 TULPS - ex (Art. 54, T.U. 1926) Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. “Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato MUNIZIONI ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle MUNIZIONI e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati . Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività . Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'ARMI ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. 6 Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere 7 Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000) 8 9 . Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 10 L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000) 8 9 . Il periodo riportato tra parentesi è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Ma l'art.55 è riferito ai fabbricanti di munizioni e poco ha a che vedere con il privato se non per la sola vendita, per cui il privato che acquista da un rivenditore munizioni già cariche o polveri da sparo deve essere munito di regolare licenza di acquisto o porto d'armi o nulla osta, lo stesso privato poi deve provvedere (se non lo ha già fatto) a denunciare la detenzione (oltre che delle armi) delle munizioni cariche e delle polveri da sparo detenute, che nel caso specifico sono limitate a i 5 chilogrammi di peso.

E ancora la circolare: "agli obblighi di denuncia (art. 38 T.U.L.P.S.) ai quantitativi di polveri (5 Kg.)", l'art.38 del TULPS che tutti conosciamo obbliga chiunque detenga armi, munizioni cariche, polveri da sparo a farne relativa denuncia alle autorità di P.S. entro 72 ore dal momento che se ne entra in possesso. Quindi chi ricarica deve denunciare innanzi tutto la quantità di polvere detenuta e la quantità massima di munizioni cariche o ricaricate che deterrà. Questo lo fa una sola volta e non deve dichiarare alcuna diminuzione della quantità ne il relativo reintegro. A questo proposito ricordiamo che la circolare 557/Pas.10611.10171(1) sottolinea che la diminuzione del quantitativo di munizioni detenute non deve essere comunicata alle Autorità. Quindi, mentre le armi si denunciano dopo averle acquistate, per le munizioni se ne denuncia il probabile possesso in misura non superiore a un certo numero di munizioni o di peso di polvere; tanto è che in caso di possibile controllo, si dovranno avere sempre tutte le armi denunciate ma non tutte le munizioni indicate e addirittura nemmeno una, ciò senza alcun rischio di denuncia da parte dell'Autorità di PS. Tanto meno il privato NON è tenuto a ricordare dove utilizza ogni singola munizione. (Pensate se dovessero chiedervi dove avete sparato le cartucce caricate o acquistate dieci anni or sono !). Ancora dalla circolare: "bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. T.U.L.P.S. e 38 T.UL.P.S.)", questa non è una novità ma ribadiamola: bossoli vuoti o innescati, inneschi, proiettili di qualsiasi tipo (*salvo quelli da guerra che sono vietati), presse, Die, dosatori, innescatori e ogni parte di attrezzatura per ricarica sono liberamente detenibili e commerciabili, si acquistano on-line senza alcun problema di sorta.

Andiamo ora aleggere l'articolo 97 del REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, 635 GU n. 149 del 26/06/1940)


L'art.97 del regolamento del TULPS sopra riportato ci spiega chiaramente che è possibile trasportare e detenere in Italia un numero non superiore a 1500 cartucce a palla per fucile, un numero non superiore a 200 cartucce per arma corta e non più di cinque chilogrammi di polvere da sparo aggiungendo che i bossoli innescati possono essere trasportati e detenuti in numero illimitato e ciò vale quindi anche per gli inneschi sciolti. vediamo ancora la nostra circolare del Ministero: "ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 T.U.L.P.S. - art. 97/3° Reg. T.U.L.P.S.)", questa frase è chiara, facendo riferimento alle licenze che singolarmente ogni detentore può avere, nel caso di chi fa sport si può accennare alla licenza da agonista che consente di detenere fino a 1500 cartucce per arma corta egli può anche detenere le 200 consentite dal titolo del Porto d'armi: circolare 557/Pas.6340.10171(1) sommando così non solo le licenze ma il permesso che esse danno, cioè 1500 cartucce la prima e 200 la seconda per un totale di 1700 cartucce detenibili.

La circolare prosegue: "Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.1993 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata."
Ecco il passaggio più importante, la dichiarazione che ogni altra norma si riferisce esclusivamente a chi fa commercio di munizioni, quindi fabbriche e armerie e non per chi esegue personalmente l'attività di caricamento delle munizioni a carattere prettamente personale.
Qui dobbiamo fare una precisazione, la ricarica personale viene fatta da colui che ricarica le munizioni destinate al proprio uso e non a quello di amici, parenti o conoscenti; per altro le munizioni non si possono prestare (non esiste il comodato d'uso per le munizioni) perchè queste non possono essere restituite una volta usate a differenza di un arma. Quindi la ricarica è strettamente personale.

LEGGE del 6 dicembre 1993 n.509 [h=2]CARICAMENTO O RICARICAMENTO[/h]
Non vi è differenza tra la parola usata "ricarica"; "ricaricamento"; "ricaricare" e "caricamento"; caricare o ricaricare munizioni è esattamente lo stesso processo anche se grammaticalmente indica due processi successivi, prima il caricare e poi il ri-caricare, ciò a smentire quanto molte Questure pretendono di adottare senza ottemperare così alla circolare del Ministero.
E' infatti uso di imporre a chi ricarica di acquistare prima munizioni originali e poi solo da queste una volta sparate, ricaricare le proprie cartucce. La cosa non ha alcun fondamento dato che si tratta di ri-caricamento sia che si acquistino munizioni nuove da cui recuperare poi i bossoli usati, oppure procurandosi bossoli usati presso un poligono senza acquistare munizioni nuove o acquistare bossoli nuovi innescati (cosa previsto anche dalla Legge, che infatti prevede per il privato la possibilità di acquisto di bossoli anche innescati per i quali non è dovuta alcuna denuncia). Se poi pensiamo che oggi ci sono ancora in uso moltissime armi le cui munizioni non sono più commercializzate (vedi il 10,4 Ordinanza Italiana), come potrebbero i possessori di tali armi usarle ?. Pensiamo poi all'invecchiamento dei bossoli e di quanti debbano, con il tempo, essere buttati e sostituiti con altri bossoli magari nuovi. La Legge, come afferma il Ministero, prevede questo comportamento, il caricatore/ricaricatore può essere già in possesso di vecchi bossoli (che non vanno denunciati) e può chiaramente ri-caricarli provvedendo, come da circolare, secondo l'art.38 del TULP alla denuncia di detenzione delle relative munizioni cariche; oppure può acqistare bossoli vuoti da ri-caricare come per esempio i bossoli in cartone cal. 12" oggi ormai quasi introvabili ma che spesso vengono sparati una sola volta. Se poi pensiamo a chi vuole far funzionare ancora quella vecchia arma che ha in detenzione ... magari una a spillo o a percussione anulare per la quale i bossoli sono di tipo "usa e getta".

Spesso alcuni uffici ritengono che caricare da bossoli nuovi sia come fabbricare munizioni e questo debba essere vietato ai privati. Di ciò la Legge non ne parla e non vieta alcunchè, se mai la normativa vieta di commerciare munizioni nuove o ri-caricate senza licenza del Prefetto: quindi è lecito caricare e ricaricare munizioni utilizzando anche materiale nuovo e mai sparato purchè non se ne faccia commercio (senza licenza) e se ne denunci la detenzione una volta ri-caricate. La ricarica di munizioni che non fanno parte della dotazione delle armi in possesso, legalmente detenute, potrebbe indurre a pensare ad un'eventuale commercio di materiale ricaricato, cosa vietata dalla legge ai privati sprovvisti di licenza di vendita al pubblico, ma per altro nessuna norma si occupa di questo aspetto, per cui, ri-caricare munizioni di cui non si possiedono armi che le utilizzano non è vietato, inoltre le stesse munizioni potrebbero essere invece utilizzate in un arma presa in prestito da un amico. [h=2]L'EUROPA INTERVIENE[/h]
E la stessa Europa a confermare quanto espresso, nella nuova Direttiva 477 (contestata) in cui all'emendamento 38 punto "iii" specifica quanto segue:
" FABBRICAZIONE; diversa dalla ricarica manuale e dalla ricarica di munizioni ad uso privato, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio o scambio di munizioni. Cosi la Commissione Europea stabilisce che, ricaricare privatamente le proprie munizioni da componenti nuovi non può essere mai considerata FABBRICAZIONE di munizioni". [h=2]72 ORE[/h]
E' ormai stabilito che, chiunque acquisti o carichi munizioni e le utilizzi prima delle 72 ore dovute per effettuare la relativa denuncia di possesso, non deve provvedere poi alla loro denuncia visto che il possesso è terminato ancor prima dei tempi necessari ad espletare le formalità. Questa norma però non esula dal fatto che non si possano avere (possedere mai per nessun motivo ne' per un tempo limitatissimo) più munizioni del tetto massimo consentito, es: 1500 cartucce da caccia e 200 cartucce per arma corta. Spesso si pensa di poter ricaricare 100 o 200 cartucce più delle 200 per arma corta gia' in giacenza in casa pensando che se usate entro 72 ore si possa sfuggire al controllo, ma se entro le 72 ore il controllo arriva non ci sarà scusa che tenga. [h=2]SICUREZZA[/h]
Per quanto riguarda la sicurezza è chiaro che debbano essere presi tutti gli accorgimenti necessari perchè bambini o incapaci entrino in possesso di polveri da sparo o cartucce già cariche, quindi questo materiale va sempre tenuto sotto chiave. Come sempre è il buonsenso a dettare le buone regole.

Fonte by Tiro pratico
 
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