Il principale riferimento legislativo per la pesca subacquea è il Regolamento approvato con D.P.R. 02.10.68 n° 1639 con successive modificazioni ed integrazioni (regolamento emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963 concernente la disciplina della pesca marittima).Di seguito verranno riportate le norme principali che regolano la pesca in apnea.

La violazione delle regole stabilite dalla legge sulla pesca marittima e dal relativo regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 Euro.

ETA’ MINIMA

Innanzitutto, la pesca subacquea con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età (art. 18 L.963/65).

Chi cede un fucile subacqueo o un attrezzo similare ad un minore di anni 16 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1549 euro (art 26 n. 4 L 963/65) .
La stessa pena è prevista per chi affida un fucile subacqueo o attrezzo similare ad un minore di anni 16 qualora all’affidamento, che possiamo definire una "cessione temporanea", segua l’uso effettivo.

LIMITAZIONE FUCILE E COLTELLO

L’art. 131 del Regolamento, intitolato "Limitazione di uso del fucile subacqueo", recita: "È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione".
La norma chiarisce come l’abitudine di alcuni di trasportare i fucili carichi sul gommone o di appoggiare i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti integri in realtà una condotta proibita dalla legge e passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro.
Sempre riguardo il fucile, bisogna considerare che anche se la legge lo definisce un attrezzo da pesca, resta comunque uno strumento di offesa e pertanto è bene toglierlo dal bagagliaio della propria auto al rientro dalla pescata e non portarselo dietro in situazioni in cui sarebbe difficile giustificarne la presenza, come ad esempio andando a fare shopping o, peggio ancora, andando a sciare.
Questo consiglio vale a maggior ragione per il coltello da sub

Divieto di sottrazione di organismi acquatici frutto di attività di pesca

 

L’articolo 15 lettera f) della Legge vieta a chiunque di "sottrarre od asportare, senza il consenso dell’avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commenta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l’anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell’avente diritto".
Tipico caso di violazione di questo precetto: la sottrazione di prede da un tramaglio o una nassa. Attenzione a violare questa norma perché si commette un reato perseguibile su querela della parte offesa. I trasgressori sono puniti con l’ arresto da 1 mese a 1 anno o l’ ammenda da 516 a 3098 euro (il reato è perseguibile su querela).
Dato che si tratta di reato contravvenzionale punibile alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, il trasgressore può essere ammesso a pagare una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda (in questo caso 1549 euro) che estingue il reato (Oblazione ex art 162 bis Codice Penale).

Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione.

 

La pesca subacquea, sia sportiva che professionale, è ammessa esclusivamente in apnea (artt. 128 e 128 bis del Regolamento).
A fini di sicurezza, in tutti i casi "è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea".
L’articolo seguente del Regolamento (art. 128 ter, introdotto con l’art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249) chiarisce meglio la questione del trasporto di fucili e bombole: "Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea". Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: "Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo".

L’esercizio della pesca subacquea è vietato:


a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 130 del Regolamento: "Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione".

LIMITI DI CATTURA

 

L’art. 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi, dice che: "Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore".(eclusi i cefalopoldi)

Un’altra importante limitazione alle catture del pescatore sportivo subacqueo viene dal secondo comma dell’articolo 142 del Regolamento, che non necessita di alcun chiarimento: "Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga".

Per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l’usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.

Parlando di limiti di cattura, occorre ricordare che anche per il pescatore subacqueo valgono le MISURE MINIME delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca.


TABELLA MISURE MINIME
SPECIE NAZIONALE SARDEGNA
Acciuga (Engraulis encrasicolux) cm 9
Alalonga (Thannus Alalunga) cm 40
Anguilla (Anguilla Anguilla) cm 25 cm 28
Cefalo (Mugil sp) cm 20 cm 25
Cernia (Ephinephelus-Polyorian americanum) cm 45 cm 30
Go (Gobios ophiocephalus) cm 12
Merluzzo o Nasello (Merluccius merluccius) cm 20*
Orata (Sparus auratus) cm 20
Pagello (Pagellus spp) cm 12* Pagello bastardo (P.acarne) cm 15
Occhione (P. bogaraveo) cm 25
Pagello fragolino (P. erythinus) cm 20
Pagro (Pagrus pagrus ) cm 18* cm 25
Palamita (Sarda Sarda) cm 25
Passera pianuzza (Platichtis flesus) cm 15
Pesce spada (Xiphias gladius) cm 140
Rana Pescatrice (Lophius spp.) cm 30* cm 40
Sarago (Diplodus spp) cm 15* Sparaglione (D. Anularis) 12 cm
Altre ssp 20 cm
Sgombro (Scomber spp) cm 18*
Sogliola (Solea vulgaris) cm 20*
Spigola (Dicentrarchus labrax) cm 23* cm 25
Storione (Acipenser spp) cm 60
Storione lodano (Huso Huso) cm 100
Sugarello (Trachurus spp.) cm 12*
Tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus) cm 30
Tonno rosso (Thunnus thynnus) 30 kg
Triglia (Mullus sp) cm 11*

Altre misure relative alla Regione Sardegna riguardanti prede d’interesse del pescatore subacqueo:
Aguglia – Belone belone cm 25; Boga – Boops boops cm 15; Grongo – Conger conger cm 50; Lampuga – Coryphaena hippurus cm 60; Murena nera – Gymnothorax unicolr cm 60; Tordi – Labrus merula e Labrus vividis cm 20; Leccia – Lichia amia cm 60; Mormora – Lithognathus mormyrus cm 15; MuggineMurena – Muraena helena cm 60; Occhiata – Oblada melanura cm 15; Mustella o mustia – Phycis blenneoides cm 20; Cernia di fondale – Polyprion americanus cm 45; Salpa – Salpa salpa cm 15; Corvina – Sciaena umbra cm 20; Ricciola – Seriola dumerili cm 60; Luccio di mare – Sphyraena sphiraena cm 30; Tanuta – Spondyliosoma cantharus cm 15; Ombrina – Umbrina cirrosa cm 25; Pesce San Pietro – Zeus faber cm 30; Dentice – Dentex sp cm 30. -Liza sp cm 20;

Secondo quanto disposto dall’art. 90 del Regolamento, "la lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo piú lungo della pinna codale, oppure all’estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi".
Ricordiamo che la legge ammette un margine di tolleranza del 10%, perciò ad esempio non verremo multati per aver catturato una salpa di 13,5 cm (15 – 10% = 15 – 1,5 = 13,5).
Inutile ricordare, però, che l’obiettivo del pescatore subacqueo moderno è quello di puntare a prede di valore sportivo e/o gastronomico e che, pertanto, è fondamentale tenersi sempre ben al di sopra di queste misure.